Mutuo e pretese della moglie

 

Gentile avvocato,

sono alcuni mesi che frequento un uomo legalmente separato con una figlia alla quale mensilmente passa un regolare assegno di mantenimento. Adesso sta vendendo la casa coniugale che ha acquistato con la sua ex moglie ma, avendo chiesto un aumento di capitale del mutuo circa due anni fa, anche con la vendita dell’immobile non riescono a chiudere il mutuo.

Il loro avvocato dice che il debito con la banca va saldato in parti uguali da entrambi ma la ex moglie pretende che lui faccia un finanziamento per coprire l’intero importo e lei gli restituisca mensilmente poche centinaia di euro. Durante il matrimonio erano in comunione dei beni.

Lei può obbligarlo a farsi carico dell’intero importo, visto che lui non dispone della cifra ma che deve comunque chiedere un finanziamento?
Se lui dovesse chiedere il finanziamento solo per quanto riguarda la sua parte, e lei non dovesse pagare la sua, potrebbero rivalersi su di lui visto che sono separati e non divorziati?
Come si deve comportare?

La ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.

Sabrina

Cara Sabrina,

come giustamente affermato dal collega che assiste il tuo compagno, l’obbligazione di restituzione del mutuo grava in parti uguali sui coniugi, per cui la moglie non potrà pretendere che il marito stipuli un finanziamento per l’estinzione del mutuo né tanto meno potrà sottrarsi all’obbligo di pagare la quota di sua spettanza di mutuo. A meno che non sia stato diversamente stabilito in sede di separazione o mediante contratto inter partes.

È evidente che se uno dei due coniugi smette di pagare la propria quota di mutuo, non solo l’altro coniuge nonché mutuatario diventa obbligato ad eseguire il pagamento per intero, salvo poi rivalersi sul coniuge che ha omesso i pagamenti, ma il rischio è che nel caso in cui nemmeno l’altro coniuge provveda al versamento integrale della rata di mutuo, la banca possa sottoporre l’immobile ad esecuzione forzata.

Per valutare quale sia il miglior atteggiamento da tenere, occorrerebbe valutare la situazione patrimoniale di entrambi e, con maggior attenzione, quella della moglie del suo compagno. Se la signora ha una busta paga o comunque un patrimonio che la rende "solvibile", il suo compagno può continuare a pagare la propria parte di mutuo senza preoccuparsi eccessivamente del comportamento della moglie. Viceversa, se la signora risultasse nullatenente (fatta eccezione per la metà dell’immobile coniugale) o comunque con reddito incerto e difficilmente documentabile, allora forse al suo compagno potrebbe convenire, per sottrarre l’immobile al rischio dell’esecuzione forzata, pur non essendo obbligato in tal senso, pagare integralmente il mutuo e concordare con la moglie una restituzione graduale della sua parte, magari chiedendo la consegna di titoli a garanzia (es: cambiali a scadenza per coprire l’intero importo frazionato), cosicché in caso di inadempimento della moglie nella restituzione del dovuto potrà azionare direttamente il titolo esecutivo (cambiale scaduta). È evidente però che anche in tal caso la situazione patrimoniale della signora è un elemento fondamentale per la soddisfazione del diritto del suo compagno alla restituzione.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 
 

 

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