Filiazione naturale e mantenimento

 

Caro avvocato,
vivo nella provincia di Ancona, sono una mamma di 29 anni e ho una bimba di quasi due anni, fortemente desiderata da me e dal mio compagno.


Durante la gravidanza era tutto rose e fiori. Fino al parto. A quel punto ci sono stati contrasti per il mio desiderio che la bambina avesse entrambi i cognomi e per il riconoscimento, per la convivenza, per la ripartizione delle spese relative all’affitto.


Dopo la morte di mia madre sono tornata a vivere con mio padre, rimasto solo. Al padre della bambina, anche per stare più a contatto con lei, abbiamo proposto di trasferirsi da noi, a trenta chilometri dalla sua residenza abituale. Ma ha rifiutato perché sostiene di volere maggiore privacy.


Io non lavoro. Lui non mi ha fatto prendere gli assegni di maternità, perché i soldi sarebbero andati nella busta paga di mio padre.


Ha detto che avrebbe provveduto lui a mantenere nostra figlia. Ci siamo accordati perché versi 200 euro al mese, e mi sembra improbabile riuscire a ottenere di più, vista la sua professione di artigiano, anche se, soprattutto dopo l’ingresso della bambina all’asilo, ne avrò bisogno. Non abbiamo avvocati.


Posso recuperare i soldi degli assegni di maternità?
E secondo lei come devo comportarmi con il padre della bambina, che tra l’altro non è ben visto dalla mia famiglia?

Grazie mille per i consigli che vorrà darmi.

Sara

  

Cara Sara,

spero di aver capito bene la situazione. Tua figlia è riconosciuta da entrambi i genitori e, così stando le cose, l’obbligo del mantenimento economico, così come gli altri doveri, incombe su entrambi (tu e il tuo compagno).
Poiché non convivete, l’esercizio della potestà spetta a te in quanto genitore convivente con la minore. Tuttavia, per le decisioni più importanti e di maggior interesse è necessario il consenso di entrambi.

Per regolare i rapporti personali ed economici relativi alla vostra bambina, non è strettamente necessario l’intervento del Tribunale, ben potendo i genitori mettersi d’accordo e semmai in un secondo momento portare all’attenzione del Tribunale gli accordi raggiunti. Se però ritieni che il mantenimento che il padre di tua figlia ti corrisponde per la bambina non sia sufficiente e adeguato al suo reddito, puoi rivolgerti intanto a un legale per valutare l’opportunità di adire il Tribunale competente, e rimettere a questo la decisione in ordine al quantum del mantenimento dovuto dal tuo compagno per la figlia.

Qualora non lo sapessi, ti informo che se ti trovi in condizioni economiche non favorevoli, puoi richiedere l’assistenza di un avvocato iscritto negli elenchi del gratuito patrocinio, disponibili presso gli Ordini degli Avvocati di ogni provincia (Ancona, nel tuo caso). La legge prevede infatti che le persone con un reddito inferiore a un certo ammontare (circa 9.700 euro l’anno) che vogliono far valere un proprio diritto o debbano difendersi in giudizio possano richiedere il patrocinio a spese dello Stato, per cui non dovrà essere il singolo a pagare la parcella dell’avvocato, che verrà invece pagata dallo Stato. Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre tuttavia avere i requisiti richiesti e presentare apposita domanda. Ti suggerisco quindi semmai di informarti presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona.

Quanto agli assegni di maternità, non capisco bene a cosa tu ti riferisca visto che hai affermato di non aver lavorato e di non lavorare tuttora e quindi non sono in grado di rispondere alla tua domanda.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.