Famiglia di fatto e tutela legale

 

Salve,

fra poco mi trasferisco a casa del mio compagno, ma siamo ancora molto indecisi se fermarci alla convivenza oppure se sposarci.

Volevo chiederle cosa comporta il cambio di residenza e/o domicilio (per il dottore, a livello di asilo, di  tutto), se per la tutela, sia del bambino che nostra come coppia, ci sono dei cambiamenti fra convivenza e matrimonio, e se, rimanendo conviventi possiamo fare un’unica dichiarazione dei redditi, mettendo il bimbo (e me che sono senza lavoro attualmente) a carico del mio compagno, oppure se questo sia prerogativa del matrimonio.

Grazie 


Cara quasimamma,

vediamo di procedere per gradi, vista la quantità di domande che mi poni.

Senza pretesa di esaustività vista la complessità dell’argomento "tutela della famiglia di fatto", in sintesi la situazione giuridica è la seguente.

 

Per quanto attiene alle differenze di "trattamento" tra matrimonio e convivenza, occorre distinguere tra la tutela dei figli e quella dei partners.

 

I primi sono tutelati sostanzialmente quanto i figli naturali, salvo alcune residue distinzioni che, tuttavia, incidono solo marginalmente. Si può quindi affermare che, allo stato della legislazione vigente, il figlio naturale è equiparato a quello legittimo.

 

Non altrettanto può dirsi per la famiglia di fatto rispetto a quella fondata sul matrimonio. La coppia non coniugata non gode degli stessi diritti e non soggiace agli stessi obblighi che la legge sancisce per la coppia sposata.

 

I conviventi quindi, se vogliono tutelarsi e regolamentare gli aspetti della loro convivenza, sia finché essa è in corso sia in caso di sua cessazione, devono stipulare dei contratti ad hoc, nei quali potranno pattuire clausole di carattere patrimoniale.

 

Invece, gli accordi di carattere meramente personale (ad esempio obblighi di fedeltà ecc.) sono considerati incoercibili in caso di loro violazione e quindi non vincolano legalmente le parti. Analogamente, non sono valide le clausole contrattuale che prevedano per i figli un trattamento deteriore (ad esempio esonero di uno dei genitori dall’obbligo di mantenere i figli).

 

Nel caso in cui le parti di un rapporto more uxorio non abbiano stipulato alcun accordo e cessi di convivere, lo Stato non offre ai partners alcun tipo di tutela (mentre tutela di figli della coppia). Le uniche norme che l’ordinamento giuridico estende espressamente ai conviventi more uxorio sono quelle sulla violenza domestica e quella relativa alla successione nel contratto di locazione in caso di morte del convivente conduttore).

Ci sarebbe molto altro da dire e molte considerazioni da fare ma per evidenti ragioni di spazio in questa sede non posso aggiungere di più.

 

Quanto al problema relativo al cambio di residenza ai fini dell’assegnazione del medico di base, del posto al nido ecc., sicuramente molti di questi servizi, poiché sono gestiti dal Comune (come quelli ora citati), seguono il criterio della residenza e quindi in caso di cambio della stessa ti dovrai rivolgere ai rispettivi uffici per presentare le relative domande.

 

Infine, i tuoi dubbi circa la dichiarazione dei redditi e le detrazioni per la prole a carico potranno essere chiariti dal commercialista.

 

Cari saluti

 

Avv. Chiara Donadon

 

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