Diritti di visita, nonni e zii

 
Buonasera,

mi è stato detto che in caso di separazione la nuova legge prevede il diritto di visita anche per i nonni e i parenti prossimi.
È vero?
Nel caso un bambino abbia, oltre ai nonni paterni e materni, anche degli zii, cosa succede? C’è rischio che diventino bimbi itineranti di pomeriggio in pomeriggio?
Oppure in realtà il diritto a mantenere il rapporto è del bambino e devono farsene carico i genitori all’interno dei giorni a loro disposizione?
Se un genitore, invece di sfruttare il diritto di visita per coltivare il rapporto col figlio, lo "parcheggia" dai nonni abbastanza spesso è possibile chiedere la riduzione dei diritti di visita? Cosa serve per dimostrare tale disinteresse? È sufficiente il racconto del bambino?

Cordiali saluti.

Nonsochefare

Gentile Signora/e,

il diritto sancito dalla legge 54/2006 è più propriamente il diritto del minore ad intrattenere rapporti significativi con entrambi i genitori e con i membri della famiglia.

Ciò significa che non sono tanto nonni e zii ad avere diritti nei confronti del minore, quanto quest’ultimo ad avere il diritto di mantenere e coltivare le relazioni affettive anche con gli altri membri della famiglia.

Non si tratta quindi di avere bambini itineranti che passano un pomeriggio dalla nonna paterna, uno da quella materna e uno con gli zii quanto di scegliere un regime che permetta al bambino di coltivare i propri affetti.

Va da sé che la relazione privilegiata è quella con i genitori e che il c.d. diritto di visita del genitore non prevalente collocatario della prole viene calibrato sulla possibilità per il minore di trascorrere il proprio tempo con il genitore e non con il resto dei parenti.

Se poi, nell’ambito delle modalità concordate, il minore ha la possibilità (quando non addirittura la necessità) di trascorrere del tempo con altri familiari e tale relazione è positiva per il minore stesso, allora ben venga.

Diversamente, quando il tempo che il minore dovrebbe trascorrere con i genitori è annullato dagli impegni lavorativi, allora il Tribunale cerca di privilegiare innanzitutto la frequenza di rapporti con l’altro genitore e solo in seconda battuta la relazione con il resto dei familiari.

Nel suo caso, se i giorni che l’altro genitore ha a disposizione per stare con il proprio figlio non vengono sfruttati per tale scopo, lei ha il diritto di chiedere una modifica delle condizioni di separazione relative alla modalità di frequentazione del minore con l’altro genitore. Sarà poi il Tribunale a valutare se sia interesse del bambino di trascorrere comunque una parte di tempo con i nonni (o gli zii) oppure se sia preferibile allungare i tempi di permanenza con il genitore più disponibile e/o modificare giorni e orari per agevolare le frequentazioni con il genitore più impegnato.

Saluti.

Avv. Chiara Donadon

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