Accordi nella separazione consensuale

 
Gent.mo Avvocato,

da un paio di settimane il mio avvocato ha depositato una richiesta di separazione con addebito e richiesta di affido del figlio contro mia moglie. La motivazione sta nell’avere scoperto un tradimento che si perpetuava nell’ultimo anno con una certa frequenza.

Dopo avere raccolto tutte le prove necessarie (quattro differenti investigazioni svolte da persone autorizzate, e-mails, viaggi fatti dai due, registrazioni telefoniche tra me e mia moglie ecc.), mi trovo di fronte un grande dilemma. Il mio unico obbiettivo è far sì che nostro figlio possa rimanere qui a Catania, città dove è nato e cresciuto. Considerando che mia moglie è maltese e che essendo finita la nostra storia non ha più nessun motivo di rimanere a Catania, e da sempre ha mostrato negli ultimi tempi l’interesse di volere rientrare a Malta, con il figlio Le chiedo: nel caso di una modifica in consensuale con affidamento condiviso e collocamento presso la madre, potrei inserire delle clausole che subordinano il collocamento presso di lei al fatto che la stessa non possa decidere di portare via il bimbo (3 anni e mezzo) a Malta o in altri posti?

Lei dice di essere pentita e di avere capito nell’interesse del figlio di non dovere trasferirlo da Catania almeno sino alla sua maggiore età, ma come posso tutelarmi visto che la fiducia in quello che dice è ormai totalmente compromessa?

La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione.

Eugenio

Caro Eugenio,

in sede di separazione consensuale le parti possono pattuire una limitazione al diritto di trasferimento del figlio minore, anche se ritengo che tale limitazione non possa essere priva di un termine. Quanto all’efficacia di tale clausola, in caso di sua violazione sarà comunque laborioso ottenere il rimpatrio del minore, che dovrà seguire l’iter che seguirebbe anche in assenza di tale clausola, ma sarà possibile chiedere il risarcimento del danno per la violazione dell’obbligazione assunta. In genere, la previsione di un risarcimento dovrebbe fungere da deterrente.
Tenga in ogni caso presente che con l’affidamento condiviso del minore ogni decisione deve essere assunta di comune accordo tra i coniugi, a maggior ragione se si tratti di far espatriare stabilmente il minore, dal momento che sono decisioni che influiscono sulle modalità di frequentazione tra il minore e l’altro genitore.
Rammento altresì che le condizioni di separazione, siano essere assunte a seguito di consensuale siano esse stabilite in sentenza, possono essere modificate in qualunque momento su istanza di ciascun coniuge laddove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto tali da rendere opportuna la loro revisione.

Avv. Chiara Donadon

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