Unioni civili e convivenze: l’amore ai tempi del ddl Cirinnà.

Vademecum Unioni civiliFedernotai, il sindacato dei notai italiani, ha stilato una mini guida utile e chiara per spiegare cosa sono e quali effetti producono le unioni civili e le convivenze di fatto. Un vademecum rivolto a tutte le coppie che vogliono affrontare un passo importante con consapevolezza.

Cosa sono e come distinguere le Unioni Civili dalle Convivenze di fatto?

Unioni Civili:

L’unione civile può intercorrere tra persone dello stesso sesso, maggiorenni, senza rapporti di parentela tra loro. Per stipulare un’unione civile si deve rendere una dichiarazione davanti  all’Ufficiale dello Stato Civile e a due testimoni: l’atto sarà conservato nei Registri dello Stato Civile. Si può decidere che il cognome di una delle due persone sia comune ad entrambe: l’altra può decidere di accompagnarlo al proprio.

Convivenze di fatto:

Per essere “conviventi di fatto”  occorre essere due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, con legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale. La convivenza di fatto non è documentata in un atto: si deve solo chiedere che i dati di entrambi i conviventi siano inseriti nel medesimo Stato di Famiglia. Il cognome di ciascuno dei due resterà invariato.

 

Come sono regolati  i rapporti personali?

Unioni civili: 

Entrambe le persone hanno uguali diritti e doveri: sono tenute alla coabitazione e alla reciproca assistenza e devono contribuire ai bisogni comuni. Concordano l’indirizzo della vita familiare e stabiliscono la residenza della famiglia.

Convivenze di fatto:

I conviventi sono tenuti alla reciproca assistenza e alla coabitazione. Possono disciplinare le modalità della contribuzione e della partecipazione alle spese in un contratto di convivenza, che consente di regolare solo diritti di natura patrimoniale.

 

Come si possono disciplinare i rapporti patrimoniali?

Unioni civili:

Con l’atto istitutivo dell’unione civile si instaura il regime di comunione legale dei beni. Si può optare per la separazione dei beni stipulando davanti al notaio e a due testimoni una convenzione matrimoniale, annotata a margine dell’atto istitutivo.

Convivenze di fatto:

Non c’è un regime patrimoniale legale: occorre stipulare un contratto di convivenza. Se sono coinvolti beni immobili, l’atto deve essere redatto o autenticato da un notaio; negli altri casi, può essere autenticato da un notaio o da un avvocato. La pianificazione dei rapporti patrimoniali può essere compiuta anche mediante altri tipi di atti: donazioni, atti di destinazione, trust, ecc

 

In quali  casi se ne perdono  gli effetti?

Unioni civili: 

L’unione civile cessa se una delle due persone muore o se ottiene la rettifica dell’attribuzione di sesso all’anagrafe. Trovano applicazione, se compatibili, le norme in tema di divorzio. Inoltre, la volontà di sciogliere l’unione può essere dichiarata anche separatamente davanti all’Ufficiale dello  Stato  Civile.

Convivenze di fatto:

Il contratto può essere risolto consensualmente e ciascuno dei due conviventi può recedere. Gli effetti inoltre cessano nel caso di morte di uno dei conviventi o se essi si sposano o istituiscono un’unione civile, tra loro o con altre persone.

 

Se una delle due persone necessita di cure e assistenza, l’altra può intervenire?

Unioni civili: 

Nel caso di unione civile, avrà diritto di visitarla e assisterla, di avere informazioni e di essere consultata in merito alle terapie da somministrare. E sarà preferita in caso di nomina di un amministratore di sostegno.

Convivenze di fatto:

E’ possibile designare il convivente come amministratore di sostegno; affidargli le decisioni in materia di salute nel caso di perdita della capacità di intendere e di volere;  affidargli le scelte in materia di donazione di organi, di trattamento del corpo e di celebrazioni funerarie, nel caso di decesso.

 

In caso di morte di una delle due persone, quali diritti spettano all’altra?

Unioni civili: 

Nell’unione civile, avrà diritto ad una quota dell’eredità (variabile in base al concorso con altri parenti della persona defunta). Le sarà comunque riconosciuta – anche in presenza di testamento – una quota ereditaria riservata come avviene per i cosiddetti legittimari, e avrà il diritto di abitare per tutta la vita nella casa in cui la coppia risiedeva, se di proprietà del defunto o di entrambi. Avrà inoltre diritto alle indennità previste per il decesso del lavoratore dipendente e di subentrare nel contratto di locazione abitativa stipulato dal defunto.

Convivenze di fatto:

Ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, ma non ha diritto di ricevere le indennità per cessazione del rapporto di lavoro. Avrà il diritto di abitare nella casa in cui la convivenza si è svolta, per due anni o per il maggior tempo di durata della convivenza stessa, ma per non più di cinque anni. Non ha diritto a quote ereditarie né alle indennità che spettano per il caso di morte del lavoratore dipendente. Essendo vietati i patti successori, il contratto di convivenza non può disciplinare la futura eredità dei conviventi: il solo modo per farlo è il testamento

 

 

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