Assegni familiari per ex lavoratori autonomi

 
Salve.

Volevo sapere se gli assegni familiari spettano agli ex lavoratori autonomi.
A mio marito, che da qualche mese svolge lavoro da dipendente, è stato detto che non può prendere assegni familiari perché nel periodo al quale si riferisce il reddito era lavoratore autonomo. Il reddito non superava comunque 15 mila euro (come tanti era costretto ad aprire partita iva lavorando sotto padrone).

Mi sembra assurda come spiegazione, perché marito non chiede gli assegni arretrati di due anni fa ma questi che gli spettano come lavoratore dipendente.
Temo che dando questa risposta il datore di lavoro voglia allungare i tempi per non dover anticipare i soldi finché non arrivano i soldi dall’INPS.

Sul sito INPS ho letto quanto segue.
Assegno per la famiglia.
È una prestazione, aggiunta alla retribuzione, che viene erogata a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
A chi spetta:
– Ai lavoratori dipendenti in attività;
– ai disoccupati;
– ai lavoratori in mobilità;
– ai cassintegrati;
– ai soci di cooperative;
– ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
– ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".
Che cosa vuol dire vecchio assegno familiare?
Ci spettano questi assegni oppure no?

Grazie della risposta. Saluti.

Magdalena


Buongiorno Magdalena,

anche se la richiesta non è precisamente di mia competenza (consulente del lavoro), Le comunico che gli assegni per il nucleo familiare spettano comunque e sempre, in proporzione alla propria retribuzione ed al fine di garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Presupposto per ricevere l’assegno familiare è l’iscrizione da parte del lavoratore autonomo ad una forma di previdenza, che può essere la gestione separata INPS o altre casse di previdenza!
Presupponendo che il suo caso rientri tra quelli con iscrizione alla gestione separata INPS Le illustro di seguito la procedura per inoltrare la richiesta.

La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno deve essere fatta compilando l’apposito modulo ANF/gest.sep. presso la sede INPS nella cui circoscrizione territoriale ha residenza il lavoratore, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, (nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale).
I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno il quale è corrisposto direttamente dall’INPS.
L’assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione.

Resto a disposizione e La saluto cordialmente.

Barbara Bossoletti

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