Questione quote ereditarie

Buonasera Avvocato.
Volevo sottoporre alla sua attenzione un caso che mi riguarda
Il nonno materno di mio marito ha lasciato in eredità con testamento notarile la casa ai suoi 5 figli all’epoca tutti in vita.
Nel testamento era presente una postilla per cui l’unica figlia non sposata avrebbe goduto dell’usufrutto (e ci ha abitato fino al decesso) della casa fino alla sua morte perdendolo nel caso in cui contraesse matrimonio.
Due di questi 5 fratelli/sorelle sono deceduti, lasciando come da legge la loro parte divisa tra coniugi e figli.
Questa zia(deceduta) di mio marito che godeva dell’usufrutto e non ha mai ne contratto matrimonio ne avuto figli, ha più volte ripetuto mentre era in vita che la sua parte l’avrebbe divisa in parti uguali tra i 7 nipoti figli di fratelli e sorelle. 
La mia domanda: la quinta quota appartenente a questa zia come va divisa in assenza di scritture?
Va divisa solo tra i 2 fratelli in vita o subentrano anche gli eredi diretti(figli e coniugi) dei fratello e sorella deceduti?
2° domanda: per vendere l’immobile devono essere d’accordo tutte le parti, c’è bisogno di una maggioranza che lo richieda o bastano 2 o 3 eredi che chiedano di essere liquidati?
La ringrazio anticipatamente sperando di essere stata più esplicita e esaustiva possibile vista la situazione intricata.
cordiali saluti




Ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c. succedono per rappresentazione, nel luogo e nel grado del loro ascendente, i discendenti legittimi o naturali ogni qualvolta il loro ascendente non possa o non voglia accettare l’eredità. Rientra nei casi di impossibilità ad accettare la premorienza. Pertanto sono chiamati a partecipare alla successione della defunta anche i figli dei fratelli già morti ma non i loro coniugi.
Il quinto che la de cuius aveva ereditato dal proprio padre dovrà quindi essere suddiviso tra i due fratelli ancora vivi e i figli dei due fratelli morti.

La vendita del bene può avvenire solo con il consenso di tutti i comproprietari. In caso di disaccordo, ciascuno di essi può instaurare un procedimento di scioglimento della comunione e conseguente divisione del bene davanti al Tribunale competente. Laddove non sia possibile suddividere materialmente il bene, ne verrà disposta la vendita e i singoli comunisti si soddisferanno pro quota sul ricavato.

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