La collocazione prevalente del minore in affido condiviso

 

Salve,

non sono una madre, ma ciò non toglie che mia figlia sia la cosa più importante che abbia.
Sono separato da un anno, con separazione consensuale firmata dal giudice.
Premetto che abbiamo un affidamento condiviso, e nella casa coniugale vive la mia ex con mia figlia di quattro anni.

Attualmente vedo mia figlia regolarmente, come accordi. Tuttavia, siccome la mia ex ha perso il lavoro, vorrebbe andare a vivere con il suo compagno, a oltre 50 chilometri dall’attuale residenza, e parlo di 50 chilometri di strada normale, in località spesso avvolte dalla nebbia durante il periodo invernale.
Nella separazione c’è scritto che fino ad almeno il compimento dei sei anni la mia ex moglie non possa trasferirsi altrove, ma immagino che ritornando davanti a un giudice si possa cambiare la sentenza.

La mia ex non è italiana, con questo voglio dire che non ha appoggi di alcun tipo.
Da parte mia, ho mia madre, che pur non essendo ancora in pensione ha un lavoro a domicilio, di conseguenza in caso di malattia della piccola (come già accaduto) non ci sono problemi di sorta.
Oltretutto mia figlia è molto legata anche alla nonna e ogni volta che viene come accordi da me (vivo con mia madre, in una casa molto grande, avendo lasciato la casa coniugale alla ex al 50% di proprietà) è un problema farla tornare da sua madre, perché non ci vuole mai andare. Perciò per evitare situazioni poco allegre preferisco portare la bambina il lunedì all’asilo, e alla sera sua madre la va a prendere, in modo che il distacco sia meno traumatico.

Le chiedo: ma è possibile che il giudice accetti il cambio di residenza, facendo allontanare mia figlia dalla maggioranza dei suoi affetti, compreso ovviamente il cambio dell’asilo, dove ha diverse amiche? Non è possibile per una volta che un giudice dia una figlia in affidamento al padre?

Dimenticavo, purtroppo fin da piccola la mia ex l’ha abituata a dormire con noi. Spero prima o poi di riuscire a farla dormire da sola nella sua cameretta. Ora, finché si addormenta con me o con sua madre, o con sua nonna, è abbastanza normale, direi, ma che si faccia addormentare nel letto matrimoniale, con sua madre e il compagno, non credo sia il massimo!

Spero di aver fornito abbastanza dati per avere una sua opinione.

Grazie anticipatamente.

Cristiano

Caro Cristiano,

si percepisce dalla tua lettera l’affetto che ti lega a tua figlia e l’angoscia che ti reca l’idea del trasferimento di tua moglie in un’altra città.

Come avrai potuto leggere nei precedenti miei interventi sul cambio di residenza del coniuge affidatario o collocatario prevalente dei figli, il problema consiste nel contemperamento di due diritti fondamentali: da un lato, il diritto di ogni persona alla libertà di trasferimento; dall’altro lato, il diritto del minore ad intrattenere rapporti significativi e costanti con entrambi i genitori e con i parenti più stretti.

In linea generale, il trasferimento di residenza non impedisce gioco forza il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori. E’ evidente che l’allontanamento fisico richiede maggiori sforzi di organizzazione e collaborazione da parte di entrambi i coniugi, affinché le frequentazioni dei minori con i genitori possano mantenere la stessa frequenza senza eccessive difficoltà e spese per i genitori stessi.

Nel tuo caso, 50 km non sono una distanza incolmabile e quindi in linea strettamente teorica questo eventuale spostamento di per sé non dovrebbe compromettere la collocazione prevalente di tua figlia presso sua madre, salvo rivedere semmai le modalità di frequentazione tra te e la bambina, adattandole alle necessità di tutti e alla nuova distanza.

Ti consiglio però una strada: chiedi al Tribunale competente una modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) relativamente alla collocazione prevalente della bambina presso la madre o, in subordine, circa le modalità di frequentazione tra te e tua figlia. Potrai altresì richiedere la modifica della separazione nella parte in cui è stata disposta l’assegnazione della casa coniugale a tua moglie, in quanto il cambio di residenza fa venir meno il diritto all’assegnazione. Anzi, a maggior ragione, visto che chiedi la collocazione prevalente della minore, potrai chiedere che ti venga in tal caso assegnata anche la casa coniugale. Purtroppo instaurare un’azione giudiziaria sulla base di una mera intenzione di trasferimento non è ammissibile, in quanto le mere intenzioni non sono rilevanti. Dovrai proporre questa azione una volta (anzi, subito dopo, senza attendere troppo, altrimenti il rischio è che tua figlia si inserisca nella nuova realtà, così da rendere più complicato il suo rientro nella città di precedente residenza) attuato il trasferimento da parte di tua moglie, così potresti dedurre la violazione dell’accordo inserito nella separazione consensuale ed omologato dal Tribunale, la violazione dell’interesse primario della minore, adducendo che il trasferimento è contrario all’interesse della minore (per l’allontanamento dagli altri affetti, i nonni per primi, dall’ambiente scolastico, dalle amicizie), sottolineando che tu disponi di aiuti per la gestione della bambina (la disponibilità dei nonni ecc…). Tutti questi elementi saranno sicuramente valutati positivamente dal Tribunale, anche se non posso prevedere quale decisione verrà presa.

Posso dirti che, soprattutto per la tenera età della bambina, è difficile che venga disposta una collocazione prevalente al padre. Tuttavia, il Tribunale potrebbe ritenere contrario all’interesse della minore il trasferimento e quindi in qualche modo limitare, almeno per qualche tempo, gli spostamenti di tua moglie.

Dovrai però affidarti ad un bravo legale esperto in diritto di famiglia, perché comunque la vicenda giudiziaria sarebbe complessa.

Quanto alla possibilità che tua figlia dorma nel lettone con sua madre e il nuovo compagno di lei, purtroppo qui dovrai rassegnarti alle nuove dinamiche, proprie del 90% delle coppie separate. A meno che tu non abbia motivo di nutrire dubbi sulla pericolosità, per tua figlia, di quest’uomo, ma non mi pare sia questo il caso.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon
 
 
 

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