Il reato di “stalking”, per la repressione degli atti persecutori

stalking1.jpgIl Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel codice penale il reato di stalking (art. 612-bis codice penale).
Il termine stalking, di derivazione anglosassone, significa letteralmente "caccia in appostamento" o "caccia furtiva", e indica sostanzialmente tutti quei comportamenti di tipo persecutorio che fino ad oggi non avevano rilevanza penale nel nostro ordinamento.

Il reato previsto dall’art. 612-bis codice penale, rubricato appunto "atti persecutori", prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Con l’introduzione di questo nuovo reato si intende attribuire rilevanza penale e sanzionare in modo pesante tutta quella serie di comportamenti assillanti e ossessivi che prostrano la vittima in una condizione di soggezione psicologica, limitando a volte pesantemente le attività quotidiane del "perseguitato". Rientrano in tali condotte l’invio ossessivo e ripetuto di lettere, SMS ed e-mail, nonché pedinamenti, appostamenti e ogni atto anche vandalico che abbia scopo intimidatorio.

Costituiscono circostanze aggravanti del reato, con conseguente aumento della pena, l’aver perpetrato tali condotte nei confronti del partner o di persone legate sentimentalmente al persecutore. In tali casi la pena è aumentata di un terzo.
Se invece la condotta delittuosa è tenuta nei confronti di minori, di donne in gravidanza o di disabili, ovvero qualora la medesima condotta sia tenuta con l’uso delle armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà.

Perché il reato di stalking sia punibile, è necessario che la vittima presenti querela contro lo stalker entro sei mesi dal verificarsi dell’atto persecutorio.
È possibile procedere d’ufficio, quindi anche in assenza di querela di parte, se la condotta persecutoria si associa a delitti procedibili d’ufficio, ad esempio omicidio.

Di notevole rilevanza è anche l’introduzione, ad opera del citato Decreto Legge, dell’istituto dell’ammonimento.
La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che l’autore delle persecuzioni sia ammonito, allo scopo di dissuaderlo dal proseguire nella condotta persecutoria. L’autorità di pubblica sicurezza inoltra quindi la richiesta di ammonimento al questore, il quale procede, se necessario, all’acquisizione di informazioni e procede all’ammonizione dello stalker, invitandolo a cessare la condotta illegale.
Molto importante anche il fatto che il questore può disporre il sequestro di eventuali armi o munizioni legalmente in possesso della persona ammonita.

Se il soggetto ammonito persiste nella condotta persecutoria non solo l’autorità giudiziaria potrà procedere d’ufficio nei suoi confronti, anche a prescindere dalla querela della persona offesa, ma in caso di condanna potrà essere disposto un aumento di pena a suo carico.

Sono previste inoltre alcune misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
È altresì previsto che tanto l’ordine di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima siano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e alle autorità di pubblica sicurezza, sia per impedire efficacemente la reiterazione della condotta sia per consentire l’eventuale sequestro di armi o munizioni.
Infine, il Decreto Legge 11/2009 ha prolungato da sei mesi a un anno l’efficacia del decreto ex art. 342-bis codice civile, il cosiddetto "ordine di protezione".

Sono altresì previste misure a sostegno delle vittime dello stalking (sostegno sociale e assistenza psicologica) e l’istituzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità) di un numero verde attivo 24 ore su 24 per fornire un primo servizio di assistenza psicologica e giuridica alle vittime di stalking.

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