Trasferimento di residenza e affidamento dei figli

 
Gentile avvocato Donadon,

cortesemente, avrei bisogno di un chiarimento in merito alla mia separazione.

Il giudice ha assegnato a me la casa coniugale, da cui mio marito si è allontanato, e mi occupo di mia figlia.  Sono siciliana e mia madre è attualmente nella città in cui risiedo per darmi una mano e per non lasciare la nipotina di tre anni a cui è molto legata, ma vorrebbe tornare in Sicilia, dove ha una casa di proprietà.  Senza di lei rimarrei sola e priva di aiuto.  Preferirei trasferirmi anch’io in Sicilia.  Lì, tra l’altro, avrei un posto di lavoro meglio retribuito di quello nel mio attuale luogo di residenza. 

È vero che se mi trasferisco mi tolgono la figlia? 

In ogni caso io non impedirei mai al padre di vederla.  So che è un diritto suo e della bambina.

La ringrazio per la sua attenzione e la saluto.

Elisa

Cara Elisa,

dando per presupposto che in sede di separazione la bambina sia stata a te affidata ovvero, cosa ancora più probabile, che il Tribunale abbia disposto l’affidamento condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre, puoi trasferirti in Sicilia con la bambina previa comunicazione a tuo marito e facendo in modo che siano comunque garantite le frequentazioni tra il padre e la figlia, il che equivale a dire che alternativamente sarà il padre a venire a trovare la piccola in Sicilia e, la volta dopo, sarai tu a dover portare la bimba a far visita al padre presso la sua residenza, compatibilmente con gli impegni e gli interessi della bambina e di voi genitori.

Se in sede di separazione sono stati stabiliti tempi e modalità di frequentazione tra il padre e la figlia e questi non siano attuabili post trasferimento (per esempio perché postulano visite frequenti e ravvicinate, non attuabili quando sono tanti i chilometri che separano le residenze dei coniugi), potrai chiedere al Tribunale, attraverso la procedura ex art. 710 cpc, una modifica delle condizioni relative all’esercizio del "diritto di visita" del padre, proponendo le modalità che ritieni fattibili ed eque per entrambi. Sul punto sarà poi il Tribunale a decidere, salvo che non potrà impedirti di trasferirti o imporre il tuo rientro nella zona di precedente residenza.

Va da sé che, cambiando residenza, vengono meno i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale e pertanto tuo marito, sempre attraverso la procedura ex art. 710 cpc, potrò chiedere al tribunale la revoca del provvedimento di assegnazione.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 

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