Riconoscimento di figlio naturale dopo separazione

 
Gentile Avvocato,

sono separata legalmente da sette mesi, dopo una separazione di fatto durata sette anni. Tra un mese nascerà la bambina che aspetto dal mio nuovo compagno. Il fatto che sia passato così poco tempo dalla separazione legale può comportare qualche problema per il riconoscimento?

Grazie.

Pippi

Cara Pippi,

il quesito che mi poni ha trovato storicamente difficoltà di risposta anche tra gli esperti del diritto di famiglia. Questo perché è stato difficile coordinare le norme sul riconoscimento del figlio "adulterino" con la presunzione di legittimità posta dall’art. 231 del codice civile per i figli nati da donna coniugata quando non siano ancora decorsi trecento giorni dalla data di omologazione della separazione consensuale ovvero dalla data della sentenza di separazione giudiziale ovvero dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, qualora vi abbia autorizzati a vivere separati nelle more del procedimento, la bambina si presume sia figlia legittima della coppia coniugata.
Di primo acchito si potrebbe ritenere che il figlio nato in quel lasso di tempo da donna sposata debba ritenersi figlio legittimo della coppia coniugata e che, quindi, in tal caso sia precluso alla madre nonché al padre naturale di poter eseguire il riconoscimento ex art. 253 c.c., che vieta il riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimo.
Sarebbe comunque fatta salva la possibilità per la madre di esercitare azione di disconoscimento della paternità del marito dimostrando che i coniugi non hanno convissuto nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita, ai sensi dell’art. 235 del codice civile.

È stato tuttavia osservato che lo status di figlio legittimo non si acquista per il solo operare della presunzione di legittimità ex art. 231 c.c. Infatti già prima della riforma del 1975 si era ritenuto che la presunzione operasse solo se la legittimità risultasse dall’atto di nascita ovvero dal possesso di stato.

Non è quindi sufficiente, per far ritenere il figlio nato dalla coppia sposata, che esso sia dato alla luce da donna coniugata e pertanto la madre può riconoscere il proprio figlio come figlio naturale ai sensi dell’art. 250 del codice civile anche se nato nel periodo di cui all’art. 231 c.c. La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che quando risulta che la madre abbia dichiarato il proprio figlio come naturale, difettando l’operatività della presunzione di legittimità, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c.c.
Pertanto alla nascita della bambina lei e il suo compagno potrete tranquillamente effettuare il riconoscimento della bimba come figlia naturale ai sensi dell’art. 250 del codice civile.
 
Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.