Protezione di una mamma dal convivente padre

 
Ciao, espongo la questione: la madre è proprietaria di casa e convive con il figlio di sei anni e il padre del ragazzo.
La convivenza fra madre e padre dura da circa sei anni.
Il padre ha regolarmente riconosciuto il figlio.
Il rapporto di coppia è entrato gravemente in crisi.
Il padre del ragazzo è aggressivo verbalmente nei confronti della madre (non del figlio) e frequentemente le manca di rispetto anche di fronte al figlio. Il padre è solito bestemmiare moltissimo e ha frequenti attacchi di ira in presenza del bambino.
La situazione è di pregiudizio anche alla serenità del bimbo.

La madre vuole che il compagno, padre del figlio, lasci l’abitazione, ma il padre non vuole andarsene (e minaccia ritorsioni, anche se non provabili in giudizio, allo stato attuale).
Può la madre cambiare la serratura della casa di sua proprietà o va incontro a conseguenze penali (tipo, esercizio arbitrario delle proprie ragioni)?
Il convivente, padre del ragazzo, in forza di questo rapporto, ha un diritto di rimanere nella casa della proprietà della madre, contro la volontà di quest’ultima?
È configurabile il reato di violazione di domicilio?
Ha il padre (escluso da casa) un diritto di essere reintegrato nel possesso della casa (in seguito ad un eventuale cambio della serratura)?
È necessario un provvedimento del Tribunale dei minori per autorizzare la madre a mandar via il padre del ragazzo dalla casa di proprietà della prima?
Può la madre lasciare, momentaneamente, la casa di sua proprietà (pur di non convivere più con il padre del ragazzo) e andare (con il bambino) a vivere con la nonna del piccolo, o risponde di sottrazione di minore?

Grazie.

Antonio
Caro Antonio,
la madre, in quanto proprietaria dell’immobile, può invitare, a mezzo raccomandata, il compagno a trasferirsi altrove, concedendogli un congruo termine per reperire altro alloggio. Decorso tale termine, qualora il compagno non abbia rilasciato spontaneamente l’immobile, la signora potrà fare tutto ciò che è consentito per allontanare il compagno.
Ovviamente essendo quest’uomo il padre del minore, dovranno essere rispettati i diritti del minore e del padre a trascorrere tempo insieme, prevedendo delle modalità di frequentazione che consentano al bambino di mantenere contatti assidui anche con il papà. Se ciò non è fattibile con l’accordo tra le parti, sarà necessario adire il Tribunale per i Minorenni che, nello stabilire la modalità di affidamento del minore, disporrà anche quale sarà la residenza prevalente del bambino. Verosimilmente essa sarà insieme alla madre nella casa familiare che è di sua proprietà. Tuttavia, se, sussistendone le ragioni, il Tribunale dovesse disporre la residenza prevalente del minore con il padre, quest’ultimo potrebbe chiedere al Tribunale che, in ragione di tale convivenza prevalente, gli venga assegnata la casa familiare, solo ed esclusivamente nell’interesse preminente del minore a mantenere invariato il proprio ambiente.
Di regola è sconsigliabile che un genitore si allontani con il minore dall’abitazione prima di aver quanto meno avviato il procedimento davanti alla competente autorità giudiziaria e ciò anche se non è così semplice che si ravvisino i presupposti per la sottrazione del minore.
Purtroppo, tuttavia, in questi casi regole universalmente valide sono difficili da individuare, e ciò perché ogni situazione presenta peculiarità che possono giustificare, o diversamente rendere inopportuni, i medesimi comportamenti.
È sempre quindi consigliabile rivolgersi ad un legale al fine di valutare nel concreto quali siano le strade più opportune da percorrere, nel preminente interesse dei figli minori, la cui tutela deve sempre essere garantita.
Cari saluti.
Avv. Chiara Donadon
 
 
 
 

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