Mantenimento e accordo fra le parti

Salve, avvocato.

Mio marito ha una figlia naturale avuta dalla sua ex fidanzata. Loro non si sono mai sposati. Lui ha riconosciuto la bimba, e quando si lasciarono stipularono una scrittura privata dove venne indicato l’importo che lui doveva versare mensilmente e i giorni di visita. Fatto sta che lui ha sempre rispettato i suoi doveri, ma la mamma della bimba ha sempre ostacolato le visite, tanto che da quasi due anni lui non riesce a vedere la bimba che oggi ha sei anni, perchè la mamma ha cambiato numero di telefono e indirizzo…caso strano che i vaglia postali li ritira, mentre le raccomandate che lui le invia no!
Ha provato a mandarle telegrammi, lettere di avvocati. Nulla. Lei non risponde.

Dato che non c’è stata nessuna disposizione di un giudice, ma solo accordi tra le parti, se lui smettesse di mandarle il mantenimento… lei cosa potrebbe fare? Lui sarebbe perseguibile penalmente? Lei potrebbe svegliarsi un giorno, nonostante abbia allontanato padre e figlia violando una regola importante, chiedergli un risarcimento?
L’ostacolare la frequentazione tra padre e figlia può portare all’annullamento o alla sospensione del mantenimento?

Grazie mille.
 
Laura

Cara Laura,

se il suo compagno smette di corrispondere il mantenimento per la minore la madre potrebbe adire il Tribunale per i Minorenni e ottenere il provvedimento che impone al padre di pagare il mantenimento anche per il periodo anteriore alla pronuncia, a maggior ragione se è stata stipulata tra le parti una scrittura privata e se fino ad oggi il suo compagno ha sempre corrisposto la stessa cifra per il mantenimento della piccola.

Sicuramente il suo compagno ha dei doveri, e conseguentemente dei diritti, in quanto padre e potrebbe chiedere l’affidamento condiviso della minore. Ovviamente il fatto che per ben due anni il padre non abbia trascorso del tempo con la bambina sarà tenuto in considerazione dal Tribunale, nel bene e nel male, sia quanto alle responsabilità eventualmente imputabili alla madre per aver ostacolato il rapporto sia quanto alla situazione psicologica della minore, che dovrà essere oggetto di valutazione laddove la stessa manifesti scarsa confidenza ovvero ritrosia a riprendere i rapporti con il padre.

Insomma, il suo compagno deve continuare a fare tutto il possibile, anche attraverso le vie ufficiali, che sono quelle dei Tribunali, per riprendere i rapporti con la figlia, se ne ha davvero interesse, perché più passa il tempo più diventa difficile ricucire gli strappi che inevitabilmente si creano quando un bambino non frequenta con regolarità uno dei genitori. E questo a prescindere dalle responsabilità che ciascuno dei due genitori dovrà assumersi.

Mi pare tuttavia di capire dai suoi quesiti che il suo compagno sia più interessato all’aspetto economico della vicenda, chiedendosi se il comportamento della ex compagna possa giustificare la sospensione del mantenimento e, in caso di mancato pagamento, se lo stesso si esponga ad azioni civili e penali.

In risposta a tali quesiti, che nulla hanno a che vedere con l’interesse della bambina ad avere un rapporto anche con suo padre, dico che il diritto al contributo al mantenimento dei figli minori è sempre azionabile da parte del genitore che esercita la potestà sul minore e che provvede integralmente al suo mantenimento, per cui in ogni momento la madre della bambina potrà rivolgersi al Tribunale competente per far disporre tale contributo in via "ufficiale". A quel punto, se il suo compagno omette di eseguire i pagamenti, ci potrebbero essere conseguenze anche sotto il profilo penale.

Saluti.

Avv. Chiara Donadon

 

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