Le spese del giudizio

 

Buongiorno avvocato.

le scrivo per avere un’informazione: il mio ex compagno, padre di mia figlia di due anni da lui riconosciuta, mi ha mandata a chiamare dal Tribunale dei Minori per disciplinare l’assegno di mantenimento e il suo diritto di visita.

Avendo scelto lui la strada del Tribunale, nonostante fossimo già seguiti dai nostri avvocati, le mie spese del Tribunale devo pagarle io anche se la domanda l’ha fatta lui?

La ringrazio e spero di ricevere presto una sua risposta.
Cordiali saluti.

 
Cara Erica,

la regola che vige in materia di spese del giudizio (o spese del procedimento) è contenuta nell’art. 91 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Pertanto, la parte soccombente di un giudizio, ossia, per dirla semplice, la parte che perde la causa e quindi che non vede accolte le proprie domande, di regola è tenuta a pagare le spese sostenute anche dall’altra parte.

Tuttavia, l’art. 92 del codice di procedura civile sancisce che in caso di soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Ciò significa che in alcuni casi il giudice può decidere che ogni parte si paghi le proprie spese. Questo accade molto spesso nei procedimenti che hanno ad oggetto il diritto di famiglia e quindi anche il giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, come quello di cui siete parti tu e il tuo compagno.

Infatti in tali procedimenti, a prescindere da chi li ha instaurati, non si verifica quasi mai una vera e propria soccombenza unilaterale e addirittura è difficile considerarli procedimenti contenziosi, dove cioè ci sia contrapposizione piena di pretese. Questi procedimenti hanno lo scopo principale di disciplinare situazioni di fatto e quindi raramente si assiste alla condanna di una parte alle spese del giudizio in favore dell’altra.

Sarai quindi tu tenuta al pagamento delle spese che sosterrai per la difesa in giudizio (sostanzialmente gli onorari dell’avvocato), salvo che il Tribunale disponga diversamente, cosa che però accade molto di rado.

Cari saluti.

Avv. Chiara Donadon

 
 

 

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