Informazioni su incontri padre-figlia

 
Buongiorno,

vorrei porLe un quesito.
Ho una bambina di 21 mesi (riconosciuta dal padre e noi genitori mai conviventi) nata da una relazione oramai finita da un anno. La bambina ha visto il padre poche volte, ora è dal 23 maggio 2010, giorno che l’ho portata da lui, e lui è rimasto al telefono un’ora con la sua nuova compagna, che non la vede. Lui convive con la nuova compagna a Bracciano e vuole venire a vedere la bambina senza che io sia presente. Posso oppormi a questa sua richiesta, dato che la bambina ha solo 21 mesi e ha visto il padre troppo poco? Premetto che il padre non mi passa gli alimenti. 

Grazie per la Sua risposta.

I.
Gentile Signora,
il fatto che il padre di sua figlia abbia avuto sino ad ora un rapporto sporadico con la minore non significa di per sé che tale rapporto genitoriale non possa essere recuperato. Ritengo anzi che alla luce della normativa vigente e delle prospettive di riforma, sia importante, nell’interesse della minore, che il padre si attivi, magari con la sua collaborazione, per instaurare con la piccola un rapporto genitoriale che sia degno di questo nome.
Sotto il profilo formale, per effetto del riconoscimento, il padre della bambina è genitore quanto lei. Sarà il Tribunale eventualmente adito da uno di voi o da entrambi a decidere in ordine alla tipologia di affidamento e alle modalità di attuazione dello stesso.
Fino a che non interverrà un provvedimento del Tribunale competente, tuttavia, l’esercizio della potestà genitoriale spetta a lei in quanto genitore convivente. Ciò non la autorizza tuttavia ad impedire le frequentazioni tra padre e figlia, né il fatto che il padre della bambina abbia una relazione con altra donna è di ostacolo di per se stesso a tale rapporto.
Naturalmente sotto il profilo patrimoniale, il padre ha il dovere di contribuire al mantenimento della bambina così come lei ha il diritto di chiedere anche il mantenimento per il tempo pregresso, durante il quale il padre non ha contribuito.
Le consiglio quindi di rivolgersi a un legale esperto in diritto di famiglia al fine di intraprendere la strada ritenuta più opportuna alla tutela dell’interesse preminente della minore e, se possibile, al recupero della figura genitoriale paterna, nei tempi e nei modi che saranno ritenuti opportuni anche in relazione all’età della minore e alla situazione di fatto sino ad oggi esistente.
Cordialità.
Avv. Chiara Donadon

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