Condominio: utilizzo di attrezzi di lavoro e ginnici

 
Buongiorno,

provo a porgere la seguente domanda, sperando di poter ricevere una risposta. Io e mio marito purtroppo viviamo in un condominio. Non siamo persone che creano disturbi, né facciamo particolari rumori. Ieri sera verso le 19 mio marito ha dovuto fare dei fori al muro con il trapano. Poco dopo l’inquilino del piano di sotto (mi spiace dirlo ma è un tipo un po’ particolare… spesso è lui stesso che ascolta la tv a volume esagerato, o qualche volta è capitato di averlo sentito ascoltare la musica anche verso le due di notte a volume altissimo, ma noi non abbiamo mai avuto da ridire) è venuto su a lamentarsi perché dice che il trapano provoca lesioni al suo intonaco. Sinceramente mi sembra assurdo e non vorrei che sia stata anche la ditta ad eseguire i lavori non in maniera eccellente. 

Poi durante la conversazione ha iniziato a dire che quando utilizziamo il tapis roulant possiamo far venire giù il suo lampadario come distruggere l’intonaco. Premetto che le case sono state costruite quattro anni fa, magari c’è in corso l’assestamento della casa. Inoltre parlando abbiamo capito che anche durante i nove mesi che non utilizziamo il tapis, il vicino ha problemi con l’intonaco che si sgretola. A noi interessa sapere se possiamo utilizzare il tapis roulant (sotto il quale mettiamo anche un tappeto gommato per renderlo meno rumoroso) due volte a settimana per una mezz’ora nella fascia oraria tra le 18:30 e le 19:10. 

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

Leo
Gentile Leo,
direi che nessuno vieta di utilizzare il tapis roulant, a maggior ragione nella fascia oraria che ha indicato, così come nessuno vieta di fare fori nel muro con il trapano tanto più in orario diurno.
È ovvio tuttavia che se è dimostrato che le vostre attività determinano danni all’appartamento sottostante (la prova compete a chi assume di aver subito il danno) voi sarete tenuti al risarcimento o comunque al ripristino dello status quo ante. Se poi il prodursi del danno dipende da lavori di costruzione non eseguiti a regola d’arte, potrete a vostra volta agire contro il costruttore sempre che non siano maturate le decadenze e prescrizioni sancite dal codice civile.
Cordialità
Avv. Chiara Donadon

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