Comodato d’uso e restituzione del bene

Gentile Avvocato,

le sottopongo il mio problema: in seguito alla morte di mio padre, io e i miei fratelli abbiamo ereditato due proprietà tramite testamento e in una di queste abbiamo concesso di vivere come ospite la seconda moglie di mio padre per un certo periodo di tempo (lei non ha impugnato il testamento).

Ultimamente però ci sta dando molti problemi assumendo un atteggiamento di padrona con cose che non le appartengono. Abbiamo quindi pensato di cambiare la serratura di casa e lasciarla fuori, e vorremmo sapere a cosa andiamo incontro compiendo questa azione.

Premetto che la signora prende la pensione di mio padre, lavora e in più ha una casa di 140 mq in cui ha anche la residenza, comprata con i soldi del mio defunto padre.

Grazie

Daniela

 


Cara Daniela,

trattandosi di un comodato d’uso a titolo gratuito, il comodante (cioè voi proprietari) ha il diritto di chiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento e il comodatario (cioè l’ex moglie di tuo padre) ha il dovere di restituire il bene libero e vacuo da persone e cose di sua appartenenza.

Tuttavia, sconsiglio caldamente il cambio repentino e improvviso della serratura, con conseguente impossibilità per il comodatario di accedere all’abitazione, poiché questa persona non solo ha dimora nell’immobile ma avrà ragionevolmente all’interno dello stesso beni di sua proprietà ed effetti personali.

Impedirle quindi l’accesso all’immobile vi esporrebbe a una possibile denuncia per violenza privata e/o violazione di domicilio.

Ciò che invece dovreste fare è invitare formalmente (cioè a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno) la signora a rilasciare l’immobile, concedendole a tal fine un termine utile per reperire diverso alloggio anche temporaneo.

Una volta decorso il termine concesso senza che il comodatario abbia spontaneamente rilasciato il bene, potrete ottenere il rilascio coattivo, rivolgendovi a un legale per azionare la relativa procedura.

Decorso il termine concesso per il rilascio, il comodatario che continui a occupare il bene si troverà in uno stato di occupazione abusiva (c.d. detenzione sine titulo), che potrà legittimarvi a richiedere, oltre al rilascio, anche il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.

Buona fortuna

Avv. Chiara Donadon

 

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