Cambio residenza di minore in affido condiviso

 
Gentile Avvocato,

nel caso in cui uno dei genitori divorziati cambi la residenza del figlio che è in affido condiviso senza comunicarlo all’ex coniuge, in quali sanzioni può incorrere sul piano civilistico? Inoltre volevo sapere se da un punto di vista penale può essere perseguito per il falso dichiarato. Se possibile vorrei sapere la normativa di riferimento.

Grazie, cordiali saluti.

Raffaella

Cara Raffaella,

suppongo che si riferisca al cambio effettivo di residenza e non solo anagrafico. In tal caso la mancata comunicazione all’altro genitore del trasferimento potrebbe costituire un valido presupposto, anche se di per se stesso non sufficiente, per chiedere il cambio di collocazione prevalente.
Di conseguenza, l’altro genitore potrebbe adire il Tribunale per chiedere che il figlio sia collocato prevalentemente presso di sé.
In genere il Tribunale valuta una serie di fattori, in primis se la nuova residenza ostacoli le frequentazioni tra figlio e genitore non col locatario secondo le modalità stabilite in sentenza.
Inoltre con la riforma operata dalla L. 54/2006 sull’affidamento condiviso il Legislatore ha introdotto nel codice di procedura civile un articolo (709-ter), in base al quale il Giudice, in caso di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può irrogare al genitore "inadempiente" una serie di sanzioni che vanno dal semplice ammonimento al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di valore compreso da € 75 ed € 5000.

Sotto il profilo penale, la fattispecie di reato che potrebbe ravvisarsi è quella disciplinata dall’art. 388 del codice penale, il quale, al secondo comma, prevede che la pena (che consiste nella reclusione fino a tre anni ovvero nella multa da 103 a 1.032 euro) si applichi anche a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento dei minori (…omissis…).

Nel caso che lei prospetta, tuttavia, non è così pacificamente ravvisabile la fattispecie criminosa a cui si riferisce la norma citata, non essendo in realtà configurabile una vera e propria elusione del provvedimento relativo all’affidamento, che si verificherebbe invero laddove il cambio di residenza rendesse impossibile o estremamente difficoltoso l’esercizio della potestà da parte del genitore coaffidatario e l’attuazione delle frequentazioni tra padre e figlio.

Va da sé che il trasferimento di residenza deve sempre essere comunicato (ancor meglio concordato preventivamente) al genitore coaffidatario e le modalità di frequentazione stabilite nel provvedimento giurisdizionale devono essere mantenute ovvero modificate secondo la procedura prevista dalla legge.

Le consiglio pertanto, per non incorrere in sanzioni di sorta, siano esse civili o penali, di comunicare preventivamente al suo ex marito la nuova residenza, qualora la distanza non comporti modifica delle modalità concrete di affidamento.
Qualora invece tali modalità non possano essere attuate dopo il trasferimento, questo non potrà avvenire senza aver preventivamente chiesto l’autorizzazione al Tribunale e senza aver quindi determinato nuove modalità di frequentazione.

Avv. Chiara Donadon

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