Affidamento condiviso e cambio di residenza

 
Gent.ma Avvocato,

la mia storia, come quella di molte altre mamme che ho letto, sarebbe lunga, ma cercherò di essere concisa per trovare confronto e conforto da lei.
Sono separata consensualmente dal 13 gennaio 2007. All’epoca io avevo lasciato la casa coniugale trasferendomi con la bimba di tre anni (allora) a pochi chilometri di distanza dal padre. Gli accordi firmati, soprattutto tenendo conto degli impegni di lavoro di ristoratore di mio marito, prevedevano la permanenza prevalente della bimba presso di me con visite una domenica ogni 15 giorni, dalle 10.00 alle 21.00, e due pomeriggi la settimana dalle 15.00 alle 18.00.
Lui fece aggiungere che solo al compimento del quarto anno della bimba l’avrebbe tenuta a dormire la domenica sera portandola poi il lunedì a scuola.
Pochissimi quindi i momenti di convivenza tra padre e figlia, per volere del padre troppo assorbito dal suo lavoro (o nascosto dietro a quello come spesso succede).

Da gennaio 2007 fino a maggio 2008 lui non è mai stato puntuale una sola volta né le domeniche, con ritardi dal quarto d’ora all’ora e mezza e rientri anticipati prima dell’ora di cena (per non rovinarsi la serata…), né i pomeriggi in cui avrebbe dovuto prenderla in anticipo da scuola (mentre in realtà si è sempre presentato tra le 15.45 e le 16.00) riportandola sempre prima dell’orario pattuito, con chiamate di media alle 17.00, che mi coglievano in situazioni di normalità quali fare la spesa, in cui mi sentivo dire con tono sgarbato: "Sono sotto casa tua dove sei?"
Per non parlare del poco tempo passato con la bimba durante le feste natalizie o le vacanze estive…
Insomma a maggio 2008, visto che il rapporto padre figlia era così contenuto nonostante solleciti comprovati da fax e lettere in cui lo esortavo a stare di più con la bimba, decido di cambiare città per tornare nella mia città d’origine, a 50 km di distanza, per poter crescere professionalmente (ero all’epoca con contratto a termine) e soprattutto per riavvicinarmi alla mia famiglia che lui negli anni aveva allontanato da me e mia figlia.

Essendo lui una persona irascibile il 6 giugno 2008 ho preferito convocarlo da un avv. per comunicargli il trasferimento che sarebbe avvenuto a settembre, ma lui snobbò l’invito, non si presentò senza avvisare e quando lo chiamò la mia avv. lo avvisò che l’incontro avrebbe riguardato il mio progetto di trasferimento con la bimba.
Il giorno stesso gli mandai una raccomandata con spiegati i perché della mia scelta e dando disponibilità a incontrarlo per rivedere le visite.
Tagliando la parte penosa delle trattative mai giunte a buon fine arrivo ad oggi, a un anno dal trasferimento, un anno di continui ritardi e anticipi più di prima, senza che lui abbia mai chiesto di recuperare i pomeriggi infrasettimanali che dice impossibili da mantenere per lui, con capricci sul non voler fare i viaggi per vedere la bimba perché lui è stanco alternati ad urla al telefono perché per andargli incontro portavo io la bimba da lui, ma non firmavo accordi che mi impegnassero a farlo sempre.

La scorsa settimana mi è giunto l’atto giudiziario con cui mi convoca presso il tribunale della sua città (non dovrebbe invece essere competente quello della città in cui la piccola risiede?) per chiedere in primis che la bimba vada a stare da lui, o in subordine la revisione dell’assegno di mantenimento (che lui passa solo alla bimba), dimezzandolo, e la revisione delle visite prevedendo un fine settimana ogni 15 giorni in cui io porto da lui la bimba e l’inserimento di una visita infrasettimanale dalle 15.00 alle 18.00 in cui dovrei portare da lui la bimba.
Si permette di scrivere che io ho intensificato, dopo il trasferimento, una relazione extraconiugale con un uomo che quotidianamente sta in casa anche con la bimba confondendola sul ruolo paterno (in primis non è vero, e poi la bimba ha quasi sei anni, sa bene chi è suo padre!) motivo per cui chiede che la bimba sia allontanata da me.

Scusandomi della lungaggine le chiedo ora: possibile che un padre possa chiedere di sradicare una bimba di quasi sei anni e passare indenne?
Crede che possa un giudice accondiscendere alla richiesta di portare la bimba una volta a settimana da lui, costringendola a uscire prima da scuola, fare due viaggi per stare tre ore col padre, il quale in quelle tre ore è libero dal lavoro e potrebbe invece raggiungere la figlia senza scombussolarle la giornata (tenendo conto che dall’anno prossimo andrà a scuola)?
Io potrei essere sanzionata per essermi trasferita? In fondo sono andata a una distanza ragionevole e in un luogo in cui mia figlia ha potuto recuperare i rapporti affettivi del mio ramo familiare, dove io sono più serena perché ho orari di lavoro migliori e un aiuto familiare che prima era inesistente.

La ringrazio infinitamente della sua attenzione e degli spunti che potrà darmi.

Federica


Cara Federica,

in regime di affidamento condiviso il trasferimento di residenza del genitore prevalente collocatario della prole dovrebbe essere concertato con l’altro genitore soprattutto qualora esso comporti la necessità di modificare le modalità di frequentazione tra genitore non collocatario e prole. Di regola, l’inosservanza di tale "regola" può costituire motivo per il genitore "penalizzato" di chiedere al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione in punto di prevalente collocazione dei minori, assegno di mantenimento e modalità di frequentazione, e infatti suo marito così ha fatto.
Tuttavia, il Tribunale, nel valutare l’eventuale accoglimento delle domande di suo marito, dovrà tenere in considerazione primariamente l’interesse della bambina, che è comunque ancora piccola e radicata in un ambiente. Credo quindi che il Tribunale, pur potendo modificare le modalità di frequentazione tra padre e figlia anche secondo quanto richiesto da suo marito almeno in via alternata (cioè un fine settimana sarà lei a portare la bambina da lui e quello dopo sarà lui a venire a prendere e a riportare la bambina), non giungerà a mutare la prevalente collocazione presso di lei né tanto meno a disporre il vostro "rientro" in località più vicine.

Quanto poi al motivo, per il quale suo marito chiede di avere con sé la bambina, ossia la sua presunta convivenza con altro uomo, esso non verrà preso in considerazione dal Tribunale a meno che suo marito non dimostri in primo luogo che esiste questa convivenza e in secondo luogo che la frequentazione di questa persona possa essere di pregiudizio o disagio per la bambina. In difetto di questi due elementi fondamentali, il Tribunale non prenderà nemmeno in considerazione la circostanza.

Quanto ad eventuali sanzioni a suo carico, mi corre l’obbligo di informarla che la legge sull’affidamento condiviso ha inserito nel codice di procedura civile una norma, contenuta nell’art. 709 ter, in base alla quale il giudice può comminare al genitore che non rispetta od ostacola l’attuazione dei provvedimenti di affidamento una sanzione che può andare dal semplice ammonimento al versamento di una somma a titolo di "ammenda". Nella mia esperienza non ho visto fare grande "utilizzo" di questo strumento e nel suo caso ritengo poco probabile che il Tribunale possa emettere un provvedimento di questo tipo, visti i pregressi comportamenti di suo marito e considerando che le scelte da lei attuate non si sono rivelate particolarmente pregiudizievoli per le parti.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

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