Allibita wrote:Che i figli adottivi non ereditano dai parenti dei genitori (come i nonni) è vero.
No, dopo le ultime riforme (1983 e 2000/2001) un figlio adottivo è legalmente nella stessa identica situazione di un figlio nato nel matrimonio.
L'asse ereditario è lo stesso, tanto che post-riforma tra i documenti necessari per presentare disponibilità all'adozione c'è una "dichiarazione di assenso dei nonni", che (a seconda della formulazione richiesta da ogni tribunale) dichiarano di non avere nulla in contrario e/o di essere a conoscenza dell'intenzione di figlio/a e consorte di adottare.
Allibita wrote:Quindi in pratica dipende dal tipo di adozione... se è un adozione legittimante diventi a tutti gli effetti figlio legittimo ed entri nell'asse ereditario della famiglia...?
Si.
Sostanzialmente, l'adozione fino agli anni '70 era "adultocentrica":
il soggetto dell'adozione era l'adulto e l'adozione era uno strumento per soddisfare suoi bisogni o garantire suoi diritti (avere un erede, avere un figlio).
Con la riforma dell'83, e ancor di più con la sua revisione del 2001 (
legge 184 del 1983, modificata in modo significativo nel 2001, il cui titolo infatti è “Diritto del minore a una famiglia”), al centro dell'adozione si è messo il bambino:
il soggetto - detentore di diritti - è il bambino, non più l'adulto.
Il diritto non è più quello dell'adulto di avere un figlio (per qualsiasi motivo, avere un erede, avere qualcuno che lavori in casa o accudisca il genitore ormai vecchio, desiderio di un figlio o altro ancora),
ma quello del bambino di avere una famiglia.
Tanto che anche i documenti che l'adulto presenta in tribunale non si chiamano più DOMANDA di adozione (voglio un bambino), ma DISPONIBILITA' all'adozione (se un bambino ha bisogno di me, ci sono).
Non è una sottigliezza lessicale, ma un cambiamento sostanziale e "rivoluzionario".
In quest'ottica, al bambino sono garantiti TUTTI i diritti che avrebbe se fosse nato direttamente in quella stessa famiglia.
Attualmente esistono due tipi di adozioni:
- ordinaria
- speciale
L'
adozione ordinaria riguarda i maggiorenni ed ha alcune particolarità (si mantiene anche il cognome originario e i rapporti con la famiglia d'origine, mentre la famiglia dell'adottante non acquisisce nessun obbligo).
L'
adozione speciale è quella che normalmente chiamiamo semplicamente "adozione".
L'adozione di minori oggi è sempre leggittimante: il bambino prende il cognome dei genitori adottivi, perde qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia di origine (ad eccezione del divieto di contrarre matrimonio)
Ed è sempre definitiva (una volta che è stata prounciata dal tribunale non può essere revocata)
Quelle che poi ha linkato Ally sono una sottocategoria, le "
adozioni in casi speciali" - in cui si mantiene il rapporto con la famiglia d'origine - , che però sono numericamente pochissime (bambini senza un genitore adottati dal nuovo compagno/a della madre/padre, bambini orfani adottati da un parente, bambini che giuridicamente non possono essere dichiarati adottabili)