Chi può adottare?

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Azur
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Chi può adottare?

Messaggio da Azur » mar nov 10, 2009 2:55 pm

Tratto dal sito della CAI (Commissione Adozioni Internazionali)

Chi può adottare?
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi che per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l'adozione e l'affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.

"L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riguardo all'età, secondo la legge:
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima di età tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro.
Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.
I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all'adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all'età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.
Questo dice la nostra legge; ma poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

Quindi, per adottare bisogna:
- essere in due;
- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare
È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l'interdisciplinarità è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.



La scelta dell'adozione

L'importanza delle motivazioni

Avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una vera famiglia, come una sua seconda possibilità di vita.
Solo così, partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell'adozione.

Adottare un bambino straniero
Nel caso dell'adozione di un bambino straniero questo percorso è più articolato ma per molti versi anche più ricco. L'adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini di altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. Per questo, per tutelarne i diritti, la normativa si fa più complessa, ma oggi offre in cambio la sicurezza sullo stato di abbandono del bambino, una più approfondita preparazione ed un migliore sostegno alle coppie che hanno deciso di intraprendere questo percorso.

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l'adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione può costituire un reato.
Queste disposizioni possono sembrare eccessive, ma sono necessarie per garantire ai bambini abbandonati ed ai loro futuri genitori adottivi un'adozione legalmente corretta, e rispettosa dei diritti di tutti i protagonisti.
L'adozione internazionale ha conosciuto in questi anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dai Tribunali per i minorenni italiani erano in tutto meno di trecento. Nello stesso periodo venivano registrate più di mille adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati in Italia a scopo di adozione più di duemila settecento minori stranieri, mentre i bambini italiani dichiarati adottabili erano meno di mille.

La tendenza all'aumento nelle adozioni internazionali è stata costante, e ha visto nel 1999 l'ingresso in Italia di 3.000 bambini stranieri adottati, mentre le domande di idoneità all'adozione internazionale sono state più di 7.000.
Uno sviluppo così rapido del fenomeno non è riscontrabile solo nel nostro paese, ma lo possiamo rilevare in tutti i paesi economicamente sviluppati. In questi, il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha avuto come conseguenza la riduzione del numero dei bambini abbandonati, mentre dall'altra parte il calo delle nascite ha fatto aumentare le richieste di adozione. Queste si sono indirizzate così verso l'unica strada possibile, quella internazionale.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n.476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale.

Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale: l'adozione deve cioè essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l'interesse di un bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo all'interno della propria famiglia (ove vi sia) e del proprio paese di origine.

L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile, ed è uno strumento per arricchire l'aspetto multiculturale e multirazziale della nostra moderna società. Essa inoltre costituisce anche un tipo di scelta solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei paesi più poveri. Ma non è l'unico: la legge italiana prevede infatti che gli enti autorizzati a svolgere le pratiche di adozione internazionale si occupino concretamente anche di altri progetti di aiuto e sostegno all'infanzia nei paesi esteri in cui operano.


agata74

Messaggio da agata74 » mar nov 10, 2009 3:00 pm

Grazie Azur, utilissimo.
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