curiosita':successione ereditaria per i figli adottivi

Viviamo insieme il percorso dell'adozione
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laste
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Messaggio da laste » lun ott 24, 2011 11:25 pm

non c'e' un caso specifico Laura, era un discorso venuto fuori tra micmar e me
una curiosita' appunto
non togliere tempo al lavoro o alla Dani, fai solo se riesci ;-)


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Allibita
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Messaggio da Allibita » lun ott 24, 2011 11:27 pm

laste ha scritto:anche io la sapevo come te pero', Ally
Eh però io non sapevo sta cosa dei due tipi di adozione.


Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali

Al padre ed alla madre succedono (c.c.459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'art. 537.



Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c.c.280 e seguenti) e gli adottivi (291 e segg., 309, 314,326).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (c.c.300-2).


Insomma se sei un figlio legittimato sei erede di tutti esattamente come un figlio legittimo, se sei adottato sei erede dei genitori ma non degli altri parenti.
Noi usiamo impropriamente il termine "adottivo" mi sa.
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LauraDani
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Messaggio da LauraDani » lun ott 24, 2011 11:32 pm

le due adozioni nascono perchè un tempo l'adozione era proprio vista come adozione del maggiore di età, per consentire a una coppia senza figli di poter passare il patrimonio
l'adottato però non era visto come "membro della famiglia" (il nostro codice civile è un pò vecchiotto)
l'adozione del minore, intesa come istituto a tutela del minore è molto più recente
Questa è l'adozione legittimante, perchè nasce proprio per consentire al minore di avere una famiglia, dunque lo scopo "economico" dell'adozione di cui all'art. 300 c.c. è completamente superato
Io non conosco approfonditamente la normativa sull'adozione, ricordo che si era molto discusso di questo aspetto di non parificazione completa tra figli legittimi e naturali e adottivi
però non ho qui la possibilità di controllare ;)
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Messaggio da Allibita » lun ott 24, 2011 11:41 pm

Qui è spiegato bene in quali casi particolari è prevista questa adozione che non elimina i rapporti con la famiglia di origine:

http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1433
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Messaggio da Azur » mar ott 25, 2011 9:37 am

Allibita ha scritto:Che i figli adottivi non ereditano dai parenti dei genitori (come i nonni) è vero.
No, dopo le ultime riforme (1983 e 2000/2001) un figlio adottivo è legalmente nella stessa identica situazione di un figlio nato nel matrimonio.

L'asse ereditario è lo stesso, tanto che post-riforma tra i documenti necessari per presentare disponibilità all'adozione c'è una "dichiarazione di assenso dei nonni", che (a seconda della formulazione richiesta da ogni tribunale) dichiarano di non avere nulla in contrario e/o di essere a conoscenza dell'intenzione di figlio/a e consorte di adottare.
Allibita ha scritto:Quindi in pratica dipende dal tipo di adozione... se è un adozione legittimante diventi a tutti gli effetti figlio legittimo ed entri nell'asse ereditario della famiglia...?
Si.
Sostanzialmente, l'adozione fino agli anni '70 era "adultocentrica":
il soggetto dell'adozione era l'adulto e l'adozione era uno strumento per soddisfare suoi bisogni o garantire suoi diritti (avere un erede, avere un figlio).

Con la riforma dell'83, e ancor di più con la sua revisione del 2001 (legge 184 del 1983, modificata in modo significativo nel 2001, il cui titolo infatti è “Diritto del minore a una famiglia”), al centro dell'adozione si è messo il bambino:
il soggetto - detentore di diritti - è il bambino, non più l'adulto.
Il diritto non è più quello dell'adulto di avere un figlio (per qualsiasi motivo, avere un erede, avere qualcuno che lavori in casa o accudisca il genitore ormai vecchio, desiderio di un figlio o altro ancora),
ma quello del bambino di avere una famiglia.

Tanto che anche i documenti che l'adulto presenta in tribunale non si chiamano più DOMANDA di adozione (voglio un bambino), ma DISPONIBILITA' all'adozione (se un bambino ha bisogno di me, ci sono).
Non è una sottigliezza lessicale, ma un cambiamento sostanziale e "rivoluzionario".

In quest'ottica, al bambino sono garantiti TUTTI i diritti che avrebbe se fosse nato direttamente in quella stessa famiglia.

Attualmente esistono due tipi di adozioni:
- ordinaria
- speciale

L'adozione ordinaria riguarda i maggiorenni ed ha alcune particolarità (si mantiene anche il cognome originario e i rapporti con la famiglia d'origine, mentre la famiglia dell'adottante non acquisisce nessun obbligo).

L'adozione speciale è quella che normalmente chiamiamo semplicamente "adozione".
L'adozione di minori oggi è sempre leggittimante: il bambino prende il cognome dei genitori adottivi, perde qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia di origine (ad eccezione del divieto di contrarre matrimonio)
Ed è sempre definitiva (una volta che è stata prounciata dal tribunale non può essere revocata)

Quelle che poi ha linkato Ally sono una sottocategoria, le "adozioni in casi speciali" - in cui si mantiene il rapporto con la famiglia d'origine - , che però sono numericamente pochissime (bambini senza un genitore adottati dal nuovo compagno/a della madre/padre, bambini orfani adottati da un parente, bambini che giuridicamente non possono essere dichiarati adottabili)
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Messaggio da LauraDani » mar ott 25, 2011 9:44 am

grazie azur ;)
sei stata chiarissima, e io ho fatto un bel ripasso!
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Messaggio da Allibita » mar ott 25, 2011 2:23 pm

E io ho imparato un po' di cose!
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micmar
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Messaggio da micmar » mar ott 25, 2011 2:31 pm

aveva ragione la mia amica
posso evitare di maltrattarla :D
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