Come disdire il canone Rai

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kida

Come disdire il canone Rai

Messaggio da kida » mar ott 12, 2010 10:12 am

abbiamo deciso di disdire il canone pagare 100 euro tutti gli anni per dei canali che non vediamo ci sembra assurdo allora abbiamo deciso di disdire, di seguito vi riporto l'iter da seguire:
oppure potete andare sul sito della rai spiegano tutto.

Disdetta dell'abbonamento

La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• L’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo possessore.

La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
• L’abbonato comunica di non essere piu’ in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).

La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.

Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare a:

Ag. delle Entrate
DP I Uff. Terr. To 1
Casella Postale 22
10121 – Torino
Vaglia e Risparmi

indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, l'abbonato ricevera' dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento.

In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246


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