affidamento bambina

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THOMTHOM
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Messaggio da THOMTHOM » gio giu 10, 2010 10:09 am

Valy4 ha scritto:Ciao a tutti,
sono nuova del forum e leggendo le varie discussioni mi sono resa conto che di famiglie problematiche purtroppo ce ne sono molte, ma in qualche modo riuscite a dare una speranza ad ognuno..
pertanto,vorrei chiederVi un aiuto, perchè sembra che il mondo li fuori non sembra voler ascoltare..
avrei bisogno di sapere come, in fase di separazione consensuale, una bambina di due anni e mezzo venga affidata al padre invece che alla madre (che è mia sorella).
venerdì ci sarà l'udienza per stabilire i termini della separazione, e vorrei sapere cosa devo fare per conseguire questo obiettivo, se devo fornire delle prove al giudice o come devo muovermi.
mi hanno già detto che vista l'età della piccola sarà sicuramente affidata alla madre, ma questa sarebbe una irresponsabilità enorme, visto il comportamento della stessa. Mi hanno pure detto di non chiamare gli assistenti sociali perchè potrebbero levarla addirittura ad entrambi i genitori. non so più che fare, io e i miei genitori le abbiamo tentate tutte, ma sembra che non si possa fare nulla...Vi ringrazio tutti lo stesso!
ho poca fiducia negli assistenti sociali! non faccio di tutta l'erba un fascio ma ne ho sentite di belle in merito!
credo che magari in fase di affidamento avere la testimonianza della sorella che opta in favore del padre incida non poco sulla scelta del giudice, ma questa è una mia opinione personale


Shanty

Messaggio da Shanty » dom giu 13, 2010 12:11 pm

valy, prima di tutto bisogna che tuo cognato abbia un avvocato matrimonialista, e non un civilista qualsiasi, perchè per essere difesi bene in questo ramo ci vuole un legale che faccia molto diritto di famiglia, che si aggiorni continuamente, che abbia esperienza in merito.
Detto questo, se il suo avvocato è in gamba, saprà certamente fare in modo che risulti che la madre non è in grado di occuparsi della bambina, e disporrà l'affidamento esclusivo al padre.
Va premesso che in Italia adesso la regola è l'affidamento condiviso, ossia ad entrambi i genitori: questo significa che domicilio e residenza del bambino fanno capo ad un solo genitore, ma ogni decisione che riguardi la vita del bambino andrà presa da entrambi di comune accordo.
L'eccezione è l'affidamento esclusivo (prima era questa la regola), e si dà in casi eccezionali in cui risulta assolutamente impossibile e quindi negativo per il minore l'affidamento condiviso, o quando appunto uno dei genitori risulta incapace di occuparsi del minore.
L'incapacità del genitore ad occuparsi del minore verrà accertata dal giudice nel corso della causa, quando ci saranno le istanze istruttorie, in cui l'avvocato difensore del coniuge che vuole l'affido esclusivo dovrà dimostrare l'incapacità dell'altro coniuge.
Sicuramente il giudice chiamerà (egli stesso) gli assistenti sociali, ad accertare le cose che gli vengono dette, oltre ad interrogare la madre, il padre, e a sentire i testimoni che i difensori chiederanno di ascoltare.
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