Burocrazia post-nascita

Rendere la dichiarazione di nascita è obbligatorio.
La procedura da seguire è una delle seguenti:

A) Consegnare la relativa "attestazione di nascita" presso il proprio comune di residenza, entro 10 giorni dalla nascita.

Nel caso in cui i genitori non risiedano entrambi nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
È comunque facoltà degli stessi scegliere di effettuare la dichiarazione presso il comune di residenza del padre; in questo ultimo caso una copia dell’atto di nascita verrà inviata anche al comune di residenza della madre, per la regolare trascrizione nei registri di stato civile.

B) Consegnare la relativa "attestazione di nascita" presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita, entro 10 giorni.
In questo caso il comune che riceve la dichiarazione provvederà all’invio di una copia dell’atto di nascita al comune di residenza dei genitori, per la regolare trascrizione nei registri di stato civile.

C) Consegnare la relativa "attestazione di nascita" presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro 3 giorni.
(È consigliabile informarsi prima, in quanto non tutti i centri di nascita prestano questo servizio);
In questo caso sarà invece la Direzione medica del centro di nascita a inviare l’atto di nascita presso il comune di residenza dei genitori.

È necessario inoltre, e indipendentemente dalla dichiarazione di nascita (quindi anche prima di effettuare tale dichiarazione):

1) Acquisire il codice fiscale del neonato dall’Agenzia delle entrate (in autocertificazione)

2) recarsi presso l’ASL (Azienda Sanitaria Locale), all’ufficio distrettuale di competenza, per l’iscrizione del neonato al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), per la scelta del pediatra (in autocertificazione)

NOTE
Alcuni comuni, oltre ad accogliere la dichiarazione di nascita, rilasciano anche il codice fiscale.

Si ricorda che la dichiarazione può essere resa da uno solo dei genitori solo se questi sono coniugati.
In caso di convivenza dei genitori, la dichiarazione va resa da entrambi.

Si invitano i genitori a chiarire bene la possibilità di rendere la dichiarazione al centro di nascita piuttosto che presso il comune, in quanto spesso si incorre in disguidi che fanno sì che il bimbo non venga mai dichiarato, e si rischia di scoprirlo anche a distanza di anni!

Attestazione di nascita: cos’è?

Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa è corredata da un’attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino ed è rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.