Trasferimento di residenza, affidamento e stalking

Buongiorno,

mi chiamo Stefano Morelli, e scrivo anche se non sono proprio una madre.
Ho una relazione, con una donna che è mamma di una bambina di otto anni, e che dal comune di Marino, a circa 40 km da Roma, si accinge a trasferirsi a Roma. La bimba è nata da una precedente relazione con il padre naturale, priva di matrimonio, terminata sette anni fa, ma che comunque ha portato il padre a riconoscere la bambina poco dopo la nascita. Scrivo poiché dai colloqui svolti con il nostro avvocato è emerso che, a causa del cambio di residenza della mia compagna, e quindi di sua figlia, l’affidamento esclusivo, ad oggi operante e deciso dal tribunale sette anni fa, può essere rimesso in discussione, con l’attuale normativa e l’attuale tendenza della giurisprudenza in materia in favore dell’affidamento condiviso.

C’è da dire che il padre naturale nel 2008 ha pagato scuola e piscina, per la prima volta. I rapporti tra i genitori sono pessimi, al punto da determinare, a causa dei di lui atteggiamenti persecutori, la necessità di denuncia per stalking, che ad oggi è in istruttoria. Sono frequenti i ritardi nel riaccompagnare la bimba a casa nei giorni di visita. Lo stalking, in questo caso, viene operato attraverso la gestione della figlia, non perdendo occasione utilizzando la figlia come pretesto, per pedinamenti e poste sotto casa, magari con la scusa di dover riaccompagnare la piccola.

Ora, noi vorremmo omettere di comunicare il nuovo indirizzo, per ovvi motivi, e vorremmo sapere, se il cambio di residenza può aprire delle porte per chiedere il cambio della tipologia di affidamento.

Il padre naturale non lavora, e ad oggi ci son varie denunce per molestie ai danni della mia compagna. Sulla sentenza di affidamento il signore in questione era stato diffidato dal giudice dal tenere ulteriori comportamenti di questo tipo e invitato a trovarsi un lavoro, e a migliorare i rapporti con la madre, onde dimostrare la propria maturità (citazione dalla sentenza).

Distinti saluti.

Stefano Morelli

 

Caro Signor Morelli,

il genitore non affidatario di un minore può in qualsiasi momento chiedere la modifica dell’affidamento, chiedendo che venga disposto un condiviso, con tutte le conseguenze del caso.
Tenga però presente che nel valutare il cambio di affidamento il Tribunale valuta in primo luogo che non vi siano motivi che ostino all’affidamento condiviso. In questo senso, quindi, i comportamenti tenuti dalle parti sono fondamentali.
Se quindi questo padre continua a tenere comportamenti tali da indurre, fondatamente, l’altro genitore a denunce per atti persecutori, tali fatti saranno tenuti in considerazione dal Tribunale nel valutare il cambio di affidamento.
Non si può, tuttavia, impedire che il padre intraprenda la relativa azione.

Il problema del cambio di residenza è relativo, nel senso che, essendo la sua compagna affidataria esclusiva, può effettuare il trasferimento anche senza il preventivo consenso del padre, ma non può assolutamente omettere di comunicarglielo, meglio se preventivamente, né tanto meno omettere di indicare i nuovi recapiti.
Solo un provvedimento dell’autorità giudiziaria che autorizzi l’omissione di tali comunicazioni o che comporti eventuali ordini restrittivi o altro a carico del padre della bambina, potrebbe giustificare un tale comportamento. Diversamente, la sua compagna incorrerebbe in problemi connessi all’affidamento (e non solo), anche in considerazione del fatto che c’è un provvedimento del Tribunale che disciplina, suppongo, le modalità del diritto di visita.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

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