Rinunzia all’eredità

Carissima Chiara,

ti sottopongo questo quesito.

I miei genitori hanno fatto testamento, depositato presso uno studio notarile. Alla morte di mio papà si è data lettura del testamento e ora risulta che la casa dei miei è in usufrutto a mia mamma finché sarà in vita. Alla sua morte i 3/4 saranno di mia sorella e 1/4 mio (tale suddivisione di cui noi siamo a conoscenza è stata fatta per una sorte di pareggiamento dei conti).

Il mio problema è questo: alla morte di mia mamma io vorrei rinunciare alla parte dell’appartamento perché so che sarebbe una lite con mia sorella per decidere che fare di esso: preferisco perdere ogni diritto sull’appartamento che sopportare anni di liti! È possibile?

Il resto che non fa parte del testamento, invece, verrà suddiviso in parti uguali?

Quando si deve, e in che modo si deve operare la rinuncia?

Grazie


Carissima Francesca,

puoi sicuramente rinunziare alla tua quota di eredità testamentaria (anche se da come mi descrivi la disposizione testamentaria sembra più un legato, cioè una disposizione a titolo particolare e non un’istituzione di erede a titolo universale, ma ciò non cambia le cose) e lo potrai fare al momento dell’apertura della successione, che si verificherà con il decesso di tua madre, con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.

 

Ovviamente specificherai che rinunzi alla sola successione testamentaria. Sul restante patrimonio di tua madre, in assenza di testamento, si aprirà la successione legittima e quindi, in assenza del coniuge, tu e tua sorella concorrerete in parti uguali.

 

Tieni presente che se nel testamento tua madre non ha indicato la sostituzione in caso di rinunzia di uno degli eredi designati, la quota spettante al rinunziante si accresce a quella degli altri eredi testamentari. Se, come mi pare di capire, le uniche eredi siete tu e tua sorella, non si pone alcun problema. Se ci fossero altri eredi, la quota del rinunziante si suddividerebbe tra tutti gli altri.

 

Devo inoltre segnalare un ulteriore problema: avendo tu una figlia, quindi una discendente di tua madre in quanto nipote, una volta che tu rinunci alla eredità testamentaria e in assenza della designazione di un sostituto nel testamento, tua figlia entra per rappresentazione nell’eredità per la tua quota (art. 467 codice civile).

Non so dirti se questo "ingresso" sia automatico o meno (anche se anche chi succede per rappresentazione ha facoltà di rinunziare alla eredità ma in questo caso, essendo tua figlia minorenne, per la rinunzia dovresti chiedere l’autorizzazione al giudice): per non correre rischi, sarebbe opportuno che tua madre designasse nel testamento un sostituto nel caso di rinunzia all’eredità da parte dei designati. Nel caso di specie, potrebbe designare la stessa tua sorella o chi per lei.

 

Cari saluti.

 

Avv. Chiara Donadon

 

 

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