Quali diversità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi?

Buongiorno,

sono Francesca, ho 25 anni e con il mio compagno ci stiamo attrezzando per ultimare la casa e trasferirci.

L’intenzione per ora non è quella di sposarsi, lui è ateo convinto e per di più è straconvinto sia dovere dello stato tutelare le coppie di fatto. Per me invece c’è il matrimonio, anche se per ora l’unico approvato è quello in comune, forse.

Io vorrei chiederle in cosa consistono le tutele, per nostro figlio (sono incinta alla 20ma settimana), in caso di convivenza, quali differenze se sposati.

Ciò che mi preme sapere è se il bambino rischia di essere tutelato meno, se va incontro a delle mancanze.

Poi un’altra curiosità: è vero che per entrare nelle liste degli asili "conviene" essere divorziati o quanto meno conviventi? Per ora io sono una laureanda senza reddito e prevedo di rimanere a carico per un po’ anche dopo la nascita del pargolo.

Grazie infinite


Cara Francesca,

allo stato dell’attuale legislazione, i figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio) e quelli legittimi godono di una sostanziale parità di trattamento. Tuttavia permangono alcune differenze che, dal punto di vista meramente pratico, non comportano gravi conseguenze in termini di tutela ma che, ciò nonostante, meritano di essere segnalate.

 

In primo luogo, i figli naturali hanno vincoli di parentela solo con i genitori che li hanno riconosciuti, il che vale a dire che rispetto ai parenti di ciascun genitore non hanno legami parentelari, in forza della norma giuridica che sancisce che gli effetti del riconoscimento si producono solo nei confronti di chi lo ha eseguito (art. 258 codice civile).

 

Si dice spesso infatti che i figli naturali non hanno i nonni (e non solo i nonni) Sebbene tale discriminazione sia "forte" nella sua portata emotiva, all’atto pratico incide relativamente, poiché alcune norme specifiche estendono taluni diritti (e doveri) anche alla filiazione naturale (ad esempio in tema di successioni mortis causa e in materia di obblighi alimentari).

 

Un’altra differenza che può avere rilevanza è che in caso di concorso all’eredità dei genitori con figli legittimi della coppia (quindi con i fratelli nati in costanza di matrimonio), i figli naturali possono veder liquidata in denaro la quota di eredità loro spettante anziché acquisire i beni che sarebbero loro riservati.

 

Ciò non significa che abbia diritto ad una quota minore di eredità ma solo che i fratelli legittimi potranno esercitare l’opzione di riconoscere ai fratelli naturali l’equivalente in denaro della loro parte anziché l’assegnazione dei beni.

 

Infine, in termini di procedura per la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali in caso di cessazione della convivenza dei genitori, la competenza a decidere dell’affidamento e del mantenimento dei figli naturali minorenni o maggiorenni non autosufficienti sarà del Tribunale per i Minorenni anziché del Tribunale Ordinario, come è invece per i figli legittimi in caso di separazione dei genitori.

 

Questa diversità ha delle implicazioni tecniche che sono conoscibili dagli addetti ai lavori ma difficilmente comprensibili ai "profani" e sulle quali pertanto non mi dilungo oltre.

 

In ogni caso, cara Francesca, tieni presente che anche una volta nato il vostro bambino, potrete sempre ottenere la sua legittimazione per susseguente matrimonio sposandovi in qualsiasi momento (c.d. legittimazione per susseguente matrimonio).

 

In tal caso, la parificazione ai figli eventualmente nati in costanza di matrimonio sarà totale.

 

Cari saluti

 

Avv. Chiara Donadon

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.