Legge 54 del 2006 e affidamento esclusivo?

 
Buonasera, 

sono separata di fatto da poco tempo. Ho una bimba di 10 mesi. Da quanto capisco leggendo le sue risposte ad altre mail, sembra che io abbia la potestà di mia figlia, visto che io e suo padre non siamo sposati, eppure la legge  54 del 2006 parla di affidamento condiviso anche in caso di separazione di fatto. Avere la potestà significa avere l’affidamento esclusivo finché non interviene il Tribunale dei Minori? 

Inoltre avrei un’altra domanda: essendo la bimba molto piccola, ho chiesto al mio ex di venire solo una volta alla settimana a farle visita. Devo aggiungere che a parte farle "moine" per qualche minuto, lui non ha mai dimostrato un interesse e un amore profondo per sua figlia, tanto che, in una crisi della nostra relazione quando ero incinta mi aveva suggerito di abortire. Vorrei sapere se avendogli detto di venire solo una volta a settimana rischio di passare per una madre pregiudizievole. 

La nonna paterna non si è mai fatta viva da quando ci siamo separati, e mi chiedo se sarebbe mio dovere chiamarla, o se la volontà di frequentare la nipote deve dipendere da lei. Io certamente accetterei che la incontrasse, se lei me lo chiedesse. 

Un’ultima domanda: il padre di mia figlia ha avuto un figlio da un precedente matrimonio, che attualmente è affidato esclusivamente alla madre. Due figli avuti con donne diverse possono avere due tipi di affidamento diversi?

Grazie, saluti.

Carolina74
 
 
Cara Carolina,
titolarità ed esercizio della potestà genitoriale sono concetti diversi tra loro. La titolarità sorge per il solo fatto della relazione genitoriale (nascita in costanza di matrimonio ovvero riconoscimento del figlio naturale) e compete ad entrambi i genitori in egual misura, a meno che non siano adottati nei confronti di uno o di entrambi provvedimenti di restrizione ovvero ablazione della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e ss. del codice civile.
L’esercizio della potestà genitoriale attiene invece all’attuazione concreta di tale potestà ed è condizionato dal tipo di affidamento prescelto. In regime di affido condiviso, l’esercizio della potestà spetta a entrambi i genitori nella stessa misura, con la conseguenza che ogni decisione relativa alla gestione dei figli, anche nei profili "ordinari", compete ad entrambi e deve essere presa di comune accordo. In regime, invece, di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la potestà in maniera autonoma, dovendo invece coinvolgere l’altro genitore, acquisendo il relativo consenso preventivo, per le decisioni di maggior interesse per il figlio.
Per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, nel momento in cui cessa la convivenza tra gli adulti, l’esercizio della potestà compete al genitore, con il quale il minore convive (art. 317 bis c.c.), fino a che non intervenga un provvedimento del Tribunale per i Minorenni a disporre in ordine all’affidamento e alle modalità di attuazione dello stesso. La norma che sancisce tale regola è retaggio del precedente sistema, in cui l’affidamento esclusivo costituiva la regola. Oggi, dopo l’entrata in vigore dell’affidamento condiviso quale regime "preferenziale", l’ottica è quella di una progressiva equiparazione sotto tali profili di ogni rapporto di filiazione (legittima o naturale) ma allo stato la norma dell’art. 317 bis c.c. non è abrogata e quindi da ritenersi in vigore in tutti quei casi in cui cessi la convivenza tra i genitori non coniugati e non vi sia ancora un provvedimento del Tribunale che disponga in ordine all’affidamento.
Le modalità di frequentazione da voi attuate non sono di per se stesse pregiudizievoli. Tuttavia se il padre della bambina chiedesse di poter incrementare i momenti da trascorrere con la figlia, sarebbe opportuno dimostrare una certa elasticità anche in assenza di un provvedimento ufficiale, pur tenendo in considerazione la tenera età della piccola e le sue esigenze ed interessi primari.
Nel caso insorgano conflitti le consiglio comunque di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per poter ottenere un provvedimento che possa aiutare a dirimere le controversie ed acquisire stabilità di rapporto nell’interesse primario della bambina e, conseguentemente, anche vostro.
Quanto alla posizione della nonna, anche se, in base alla legge sull’affidamento condiviso, è interesse dei minori intrattenere significativi rapporti anche con i parenti diversi dai genitori, ritengo che non vi sia obbligo di "attivare" tale interesse laddove mancante bensì di non ostacolare i rapporti laddove invece vi sia volontà di intrattenerli e ciò non sia di pregiudizio per il minore.
Infine, il regime di affidamento relativo all’altro figlio del suo ex compagno non ha alcuna rilevanza, trattandosi di due rapporti a sé stanti.
Cordialità.
Avv. Chiara Donadon

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