Il figlio ha diritto alla casa?

 

Buongiorno avvocato,

sarei interessata a sapere quali siano i doveri di un genitore verso i figli.

Io e il mio ex compagno avevamo preso una casa in affitto perché da lì a poco avremmo avuto un bambino. Dopo neanche un mese dalla nascita del bambino ci siamo lasciati. Visto che il mio ex compagno voleva contribuire al mantenimento del figlio, gli avevo proposto di continuare a pagare l’affitto della casa, così il piccolo avrebbe avuto i suoi spazi e lui la possibilità venire a trovarlo più tranquillamente.

L’affitto era di € 500,00 e la casa era di 50 mq. Aveva solo una camera da letto, un bagnetto, una piccola sala con l’angolo cottura. I suoi genitori si sono intromessi, sostenendo che la casa per me e mio figlio fosse sprecata. A loro parere io una volta ripreso il lavoro ci sarei solo andata a dormire, e il figlio non avrebbe potuto rifarsi una vita pagando quell’affitto. Adesso sono tornata a casa dai miei genitori perché il mio ex compagno ha dato la disdetta del contratto.

Quello che chiedo è: la casa sarebbe spettata a mio figlio solo se fossi stata sposata con il padre, o anche in questo caso è un suo dovere dare una casa al bambino? Inoltre, gli alimenti come si stabiliscono? Lui per il bambino voleva darmi € 200/300.

La ringrazio e cordialmente la saluto.

Cara Anonima,

per poter rispondere nel migliore dei modi avrei bisogno di qualche informazione in più. Ad ogni modo provo a fare una panoramica generale sulla questione che mi poni, da cui potrai poi estrapolare ciò che fa al caso tuo.

Il dovere di mantenere i figli incombe su entrambi i genitori, che devono pertanto contribuire ciascuno in proporzione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.
Questo vale per i figli nati in costanza di matrimonio e per quelli c.d. "naturali".
La sorte della casa familiare, ossia della casa in cui la famiglia unita ha vissuto fino alla disgregazione, viene decisa, per i coniugi che si separano, dal Tribunale in sede di separazione. Di regola e per costante orientamento giurisprudenziale, la casa è assegnata al coniuge con cui i figli minori convivono, e quindi a quello dei coniugi che risulterà, anche in sede di affidamento condiviso, il prevalente collocatario dei figli. In ogni caso, l’assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di tutelare il diritto dei minori a mantenere stabilità ed equilibrio, e quindi è disposta nell’interesse della prole.

Analogamente, per i figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale competente (Tribunale per i Minorenni per le questioni relative all’affidamento e Tribunale ordinario per le questioni inerenti il mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, ovvero il Tribunale per i Minorenni per entrambe le questioni, a seconda degli orientamenti giurisprudenziali) potrà stabilire, nell’interesse della prole, l’assegnazione della casa familiare al genitore con il quale la prole prevalentemente convive.

Potrebbe anche accadere però che il Tribunale nulla disponga in ordine alla casa familiare e tenga conto invece della necessità di un alloggio adeguato per il minore, disponendo a carico dell’altro genitore un contributo di mantenimento che tenga conto anche della necessità di pagare un eventuale canone di locazione.

Non è quindi automatico che il Tribunale disponga l’assegnazione della casa familiare, a maggior ragione se, come nel tuo caso, questa casa familiare non c’è più, visto che vi è già stata disdetta del contratto di locazione. Potrai tuttavia pretendere che, in sede di decisione circa il contributo al mantenimento, il tuo partner versi quanto necessario al pagamento di un canone di locazione. In tal caso, però, ricorda che nella determinazione del contributo al mantenimento della prole, il Tribunale tiene in considerazione i redditi e i patrimoni di entrambi i genitori, nonché le spese che ciascuno di essi è tenuto ad affrontare in vista del nuovo assetto che si viene a creare post disgregazione del nucleo familiare.

Ti consiglio pertanto di adire il Tribunale competente per regolamentare i rapporti personali e patrimoniali inerenti la prole. In quell’occasione potrai avanzare la tua richiesta di contributo al mantenimento, ivi considerando anche la necessità di trovare un alloggio adeguato per te e vostro figlio.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 
 

 

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