I figli naturali non hanno i nonni (e nemmeno gli zii, i cugini…)

Buongiorno,

io convivo, non sono sposata e ho un bimbo di 3 mesi.

Vorrei chiederle se è vero che, qualora succedesse qualcosa a me ed al mio compagno, i nonni e gli zii del bimbo non avrebbero alcuna "autorità" sul bimbo.

Se ciò fosse vero, come si può ovviare a questo problema senza ricorrere al matrimonio?

La ringrazio

Saluti


Cara amica,

il riconoscimento del figlio naturale produce effetti solo nei confronti di chi lo effettua (art. 258 codice civile) e poiché legittimati a effettuare il riconoscimento sono solo i genitori naturali (o biologici che dir si voglia), ne consegue che solo nei confronti di questi ultimi il riconoscimento esplicherà efficacia.

Quindi nei confronti degli ascendenti del genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento lo stesso non produce effetti. Il che equivale a dire, appunto, che i figli nati fuori dal matrimonio, anche se riconosciuti da uno o da entrambi i genitori, non hanno legame giuridico di parentela con i genitori dei loro genitori e quindi non hanno i nonni.

Fermo restando che credo che il Legislatore ovvierà a breve a questa grave e forte discriminazione, allo stato una volta deceduti entrambi i genitori del figlio naturale riconosciuto, i nonni non hanno ex lege alcun diritto sui nipoti. Hanno invece alcuni doveri, che la legge espressamente prevede, quale quello alimentare, ossia di somministrare ai nipoti i mezzi di sostentamento necessari (art. 433 codice civile).

In ogni caso, la procedura che si avvia quando un minore perde entrambi i genitori è comune ai figli legittimi e a quelli naturali: al minore il Tribunale nomina un tutore, che nella maggioranza dei casi sarà proprio un nonno o comunque un parente del genitore deceduto (art. 343 e seguenti codice civile).

Tra più parenti il Giudice tutelare sceglierà la persona che ritiene più idonea a svolgere questo ruolo. Se invece i genitori, prima di morire, hanno designato una persona specifica quale tutore del figlio, il Giudice tutelare nominerà la persona designata. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autentica.

Quindi se tu e il tuo compagno avete a mente una persona in particolare che gradireste assumesse le vesti di tutore di vostro figlio in caso di vostra morte, vi consiglio di fare testamento contenente tale designazione, meglio se si tratta di testamento pubblico (cioè fatto dal notaio).

Buona fortuna

Avv. Chiara Donadon

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.