I diritti del padre adottivo e il padre naturale

 

Gent.mo Avvocato Donadon,

ecco il mio il quesito.
Nel 1995 ho avuto un bambino.
Il padre naturale (la relazione era finita) per correttezza era stato invitato alla nascita, tramite un avvocato, al riconoscimento, ma non aveva dato seguito all’azione. Il suo diniego era stato accolto da me molto favorevolmente, visto che non lo consideravo adatto a fare il padre.

Mi sono poi sposata e mio marito ha adottato il bambino, a cui si è aggiunta una bellissima sorella.
Alcuni anni dopo le nostre strade si sono divise, ma siamo in rapporti ottimi e sereni.

Ora, dopo diversi anni, il padre naturale è tornato a vivere vicino a noi, e temo che possa o voglia avvicinare mio figlio. Potrebbe avere ancora diritti? Dobbiamo io e il padre adottivo preoccuparci per la serenità del nostro bambino?

Grazie di cuore per il consiglio.

Chiara

 

Cara Chiara,

nel caso in cui tuo marito abbia effettuato l’adozione ai sensi dell’art. 44 L. 184/1983 ossia l’adozione in casi particolari, tuo figlio non ha acquisito lo status di figlio legittimo e quindi il padre biologico potrebbe sempre effettuare il riconoscimento, previo tuo consenso. Infatti l’art. 253 codice civile vieta il riconoscimento quando lo stesso sia in contrasto con lo status di figlio legittimo o legittimato. Se tuo marito avesse effettuato l’adozione legittimante, per la quale tuttavia devono ricorrere i requisiti indicati dalla legge citata, allora tuo figlio avrebbe acquisito lo status di figlio legittimo e il suo padre biologico non potrebbe più eseguire il riconoscimento. Diversamente, l’adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983, non attribuisce lo status di figlio legittimo con conseguente non configurabilità della fattispecie disciplinata dal richiamato art. 253.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il padre biologico di tuo figlio potrebbe in qualsiasi momento eseguire il riconoscimento. In tal caso, dovrà ottenere il tuo preventivo consenso. In caso di mancato consenso, potrà opporsi al rifiuto, chiedendo al Tribunale che, valutato l’interesse del minore al riconoscimento, emetta una sentenza che tenga luogo del consenso non prestato.

Il Tribunale, quindi, valuterà se sia interesse del minore ottenere anche il riconoscimento del padre biologico. Verosimilmente, nel caso che mi descrivi, essendo trascorsi molti anni senza che tuo figlio abbia intrattenuto rapporti con il padre biologico, si potrebbe pervenire ad una pronuncia del Tribunale sfavorevole al secondo riconoscimento.
Laddove il Tribunale invece si pronunci a favore del riconoscimento, il padre biologico, una volta eseguito il riconoscimento, sarà obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi conseguenti alla paternità, ivi compreso quello economico di mantenimento.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.