Figli extraconiugali

 

Buongiorno Avvocato,

le scrivo questa mail per chiederle indicazioni sulle possibili azioni da farsi a seguito di quello che mi è accaduto e che vado brevemente a descriverle.
Sono sposato da più di dieci anni e ho due bambini minori. Lo scorso anno mia moglie a seguito di una relazione extraconiugale ha dato alla luce una coppia di gemelli. Purtroppo solo da pochissimo tempo lei ha trovato la forza per confessarmi il tutto. Non l’annoierò con quello che sto passando e provando a livello emotivo, anche perché per un bel periodo ho creduto di essere il vero ed unico padre delle bimbe. La mia intenzione è comunque quella di tenere le bimbe evitando qualsiasi scandalo (soprattutto per tutelare gli altri miei bambini) e cercare, se mai ci riuscirò, di ridare un senso a questo matrimonio.

Qualche giorno fa ho incontrato il padre naturale, il quale aveva versato circa 500 euro (in contanti) a mia moglie prima che tutta la storia mi venisse confessata. Lui mi ha detto che intende rinunciare alla paternità (è sposato con figli anche lui) e così intende anche rinunciare a qualsiasi forma di contribuzione economica per la crescita delle bimbe.

Gentilissima Avvocato, vengo quindi al dunque con le domande.

1. Esiste il rischio che un domani il soggetto possa rivendicare la paternità in modo unilaterale?

2. Mia moglie può rivendicare qualche contributo dal soggetto, e, se sì, esiste un modo per evitare che la cosa possa essere di dominio pubblico?

3. Può effettivamente il soggetto sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia alla paternità, e, se sì, in quale sede o forma?

La ringrazio per il tempo che vorrà accordare a questi quesiti e la saluto cordialmente.
Un padre distrutto nell’animo.

 
 
Caro Gigi,

premesso che ha tutta la mia comprensione per la triste vicenda in cui si trova coinvolto, rispondo sinteticamente alle risposte seguendo la numerazione del suo quesito.

1)    il padre naturale delle bambine può in ogni momento chiedere che sia accertata la paternità. Da quello che ho capito le piccole hanno il suo cognome e quindi sono considerate figlie legittime della coppia (lei e sua moglie). Poiché sussiste una presunzione di legittimità della prole nata in costanza di matrimonio, il soggetto che volesse rivendicare la reale biologica paternità dovrebbe proporre al tribunale la relativa azione, contestando lo status di figlie legittime delle bambine e fornire la prova della propria paternità a superamento della presunzione di legittimità. L’azione di contestazione della legittimità ex art. 248 codice civile non è soggetta a prescrizione. Una volta superata la presunzione di legittimità, il padre biologico potrebbe chiedere di voler riconoscere le bambine ovvero di accertare giudizialmente la paternità.
2)    Vigendo la presunzione di legittimità delle bambine, legalmente sono figlie della coppia e quindi in questo momento nessuna pretesa di tipo economico può essere avanzata nei confronti del padre biologico. Se un domani dovesse venire accertata la paternità biologica allora il soggetto sarebbe obbligato a contribuire al mantenimento della prole anche per gli anni pregressi.
3)    La rinunzia alla paternità è priva di alcuna efficacia, avendo per oggetto diritti indisponibili.

Cari saluti.

Avv. Chiara Donadon

 

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