Cognome materno


Buongiorno.

Sono in una situazione problematica con il padre di mio figlio, ora di 11 mesi. Dopo avermi detto di abortire, non essendo stato presente durante le visite e i controlli, dopo avermi causato una gravidanza veramente difficile con contrazioni e rischi di aborto continui, si è ripresentato con le migliori intenzioni a riconoscere il figlio, dicendo che acconsentiva al doppio cognome. Quando ci siamo presentati all’ufficiale di anagrafe ho scoperto che però il cognome che il bimbo avrebbe assunto sarebbe stato quello paterno. Lui e la famiglia hanno acconsentito a firmare l’istanza per l’aggiunta del cognome, ma visto che ora i rapporti tra noi sono altamente conflittuali e stiamo discutendo l’affidamento (abbiamo coabitato per quattro mesi nei quali si è dimostrato violento ed aggressivo nei confronti miei e del bambino), si rifiuta di presentarsi a una convocazione in commissariato per accertamenti sull’istanza e mi fa intendere che ritirerà il proprio consenso. 

Io mi trovo nella situazione di mantenere (non mi passa assegno di mantenimento), accudire e crescere mio figlio da sola, non siamo sposati e conviventi e ogni volta che mi presento per qualcosa con mio figlio o per tutti i documenti vengo chiamata con il suo cognome. Può veramente negare un consenso che originariamente ha dato e dovrò così trovarmi a spiegare per il resto dei miei giorni perché mio figlio porta il cognome di qualcuno che non è mio marito né mio convivente? Ho sentito che le pratiche di aggiunta del cognome materno ultimamente vengono in linea di massima approvate, ho qualche possibilità che venga approvata, perché ora lui usa la negazione del consenso come un modo per ferirmi? 

Grazie per una risposta e cordiali saluti.

Rita B.
Cara Rita,
se il padre di suo figlio ha eseguito il riconoscimento contestualmente a lei, il minore assume il cognome paterno. 
In assenza di una specifica normativa in materia, la valutazione relativa all’aggiunta del secondo cognome compete appunto al Ministero dell’Interno su istanza del genitore che vi abbia interesse (ai sensi del R.D. 09/07/1939 n. 1238 artt. 153 e ss.), così come ogni altra istanza volta alla modifica del cognome. Tale valutazione è assolutamente discrezionale e quindi prescinde dalla volontà dei genitori e dal loro consenso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27/04/2004 n. 2572).
Se invece il riconoscimento del figlio non è avvenuto contestualmente da parte di entrambi, la scelta del cognome del minore compete al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 262 c.c. La scelta viene effettuata dal Tribunale con esclusivo riferimento all’interesse del minore (in tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione è di orientamento costante).
Per quanto riguarda invece la sopportazione degli oneri economici legati al mantenimento del minore, potrà sempre agire giudizialmente contro il padre di suo figlio per far accertare il diritto a percepire il contributo al mantenimento del minore (anche per il pregresso).
Saluti.
Avv. Chiara Donadon

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.