Casa coniugale e convivenza more uxorio?

 

Buongiorno avvocato,

sono separata da gennaio 2008, vivo con mio figlio di cinque anni nella casa coniugale di proprietà dei genitori di mio marito in comodato d’uso gratuito. Da un anno ho una relazione stabile con un uomo che da tre mesi passa circa 2/3 notti a settimana a casa mia in presenza di mio figlio, mentre io vado da lui un fine settimana a week-end alterni senza mio figlio.
Mio marito mi minaccia di togliermi l’assegnazione della casa coniugale in quanto per lui questa è una sorta di convivenza, in più da quando ha saputo della mia relazione ha arbitrariamente ridotto l’assegno mensile di mantenimento esclusivo per mio figlio (a me non passa nulla, io ho un lavoro stabile) da Euro 750,00 a Euro 400,00.

Ora le chiedo, può ottenere la restituzione della casa coniugale?
E se sì, posso chiedere un indennizzo per l’affitto di un nuovo appartamento?
Questa mia relazione può essere intesa come convivenza?

Vorrei precisarle comunque, che mio figlio non risente di questa mia nuova relazione, anzi, i rapporti con il mio compagno sono più che buoni.

La ringrazio per l’attenzione.

Sabrina

Cara Sabrina,

in linea teorica la convivenza more uxorio all’interno della casa familiare oggetto di assegnazione legittima l’altro coniuge a chiedere la revoca dell’assegnazione in base all’art. 155-quater del codice civile.
Tuttavia, occorre tenere presente che la giurisprudenza ha stabilito che il Tribunale, nel valutare la domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale per convivenza more uxorio del genitore convivente con la prole, debba tenere in considerazione l’interesse dei figli minori che vi abitano alla conservazione dell’ambiente domestico. Quindi in ogni caso il Tribunale dovrà valutare, caso per caso, l’opportunità o meno di disporre la revoca dell’assegnazione in relazione all’interesse primario della prole.
Nel caso in cui il Tribunale disponga la revoca, lei in sede di modifica delle condizioni potrà chiedere, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, sul presupposto della spesa che si troverebbe a dover affrontare per sostenere il costo di una locazione. Tenga tuttavia presente che in tal caso il Tribunale potrà valutare anche l’eventuale presenza del convivente ai fini dell’accoglimento ovvero del rigetto della domanda di mantenimento.

 
Quanto invece all’abitraria decurtazione del mantenimento, essa non è legittima e quindi lei può pretende la corresponsione della differenza non versata. Suo marito, semmai, potrà chiedere al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione, sul presupposto della nuova convivenza more uxorio, di cui però dovrà fornire la prova, chiedendo così la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio. Il Tribunale valuterà quindi se la nuova circostanza incide sulle situazioni patrimoniali delle parti in causa in modo tale da giustificare la riduzione. Tenga tuttavia presente che difficilmente una convivenza more uxorio di per sé considerata può legittimare la riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio.
In ogni caso l’esistenza della convivenza more uxorio deve essere dimostrata da chi la invoca a sostegno delle sue pretese e quindi, in questo caso, da suo marito.
Mi chiede se la sua possa essere considerata convivenza more uxorio. Non ho dati sufficienti in mio possesso per potermi esprimere al riguardo. Posso solo limitarmi a dire che sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi innumerevoli volte e che ad oggi si considera more uxorio una relazione di convivenza stabile e duratura, dove vi sia condivisione non solo affettiva (c.d. affectio coniugalis) ma anche concreta.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

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