Affido congiunto e visita alla zia

 
Gentilissimo Avvocato, 

avrei un problema al quale cerco risposte. Sono una mamma divorziata, con affido congiunto dei miei figli minori. La "grande", 9 anni, ormai da mesi non vuole più andare dal padre perché ha iniziato una convivenza e le condizioni non rendono la bimba serena (dormono tutti nella stessa stanza, non ha privacy neanche in bagno ecc.) mentre il maschietto di 6 anni ci va volentieri. Ora mi ritrovo da sola a gestire la crescita della bimba, con l’aiuto di mia madre, nonna sempre presente, direi quindi una vera e propria mamma per la bimba. Fino ad oggi al mio ex marito è servito l’aiuto di mia madre, anche per sue esigenze lavorative. Non ci siamo mai tirate indietro nel tenere i bimbi quando "spettava a lui", non si tratta certo di oggetti. 

Il problema è che mia madre andrà ad aprile da mia sorella che si trova in un’altra città e la bimba vorrebbe andare a trovare la zia che non vede da tempo, ma il padre senza ragione si oppone. Le ha detto solo che lei a 9 anni non ha diritti! Mi hanno dato informazioni diverse e io sono più confusa che altro. Mi è stato detto all’inizio di inviare comunicazione scritta (fatta tramite telegramma) di dove andrà e quanto rimarrà la bambina (comunque è in Italia), invece successivamente mi è stato risposto, essendoci un affidamento condiviso e il padre negando la partenza, che non posso che rivolgermi tramite un’istanza al tribunale e attendere la decisione del giudice. Vi chiedo delucidazioni in merito, e se esistono leggi. 
 
Grazie anticipatamente.
 
jojo76
Cara Jojo,
innanzitutto sarebbe opportuno indagare i motivi, per i quali la bambina si sente a disagio ad andare a casa del padre e il grado di disagio che manifesta. A questo proposito mi verrebbe da chiederle se la bambina si rifiuta solo di andare a casa del papà, dove vive questa nuova compagna, ovvero se proprio rifiuta ogni rapporto con il padre per un disagio nei confronti di quest’ultimo. Sono aspetti molto importanti che ritengo doveroso che voi chiariate, nell’interesse primario della bambina.
Peraltro, poiché, suppongo, nella sentenza di divorzio sono stabilite modalità di frequentazione tra padre e figlia, queste non possono essere disattese tout court ma possono e devono semmai essere modificate dal Tribunale, su richiesta di uno dei genitori o di entrambi, laddove sia necessario proprio alla luce dei disagi manifestati dalla bambina.
La bambina ha certo dei diritti (anzi, sono proprio i diritti della minore ad essere tutelati in via primaria) ma l’esercizio di essi non può essere arbitrario, prevedendo la legge iter specifici da seguire (quali, appunto, i procedimenti di revisione/modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).
Dovrete quindi, come genitori entrambi esercenti la potestà sui vostri figli, preoccuparvi di indagare, di comune accordo, sul perché la bambina manifesta ritrosia nel frequentare il padre, la fine di recuperare il rapporto nell’interesse preminente proprio di vostra figlia.
Quanto al problema del rifiuto opposto dal suo ex marito alla partenza della bambina, in primo luogo occorre verificare per quanto tempo è previsto che la bambina stia via.
Ciò che è sicuro è che non basta la raccomandata al padre, come le hanno suggerito. Se il tempo di permanenza fuori dalla città di residenza della minore è tale da comportare l’impossibilità di rispettare le modalità di affidamento previste dal Tribunale e/o se comunque non si tratta della visita del fine settimana, allora il consenso di suo marito diventa necessario. Naturalmente in caso di diniego potrà sempre rivolgersi al Tribunale (le suggerisco di adire in prima battuta il Giudice Tutelare, i cui tempi di intervento sono di regola più rapidi).
Un caro saluto.
Avv. Chiara Donadon

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