Affidamento condiviso e formazione di un nuovo nucleo familiare

 
Buonasera Avvocato,

sono la mamma di un bimbo di quasi sei anni. Dal 2008 sono legalmente separata da mio marito. Adesso ho un nuovo compagno col quale avremmo seriamente preso in considerazione di andare a convivere e avere un figlio, costruire insieme una famiglia. Tengo a precisare che siamo due persone che credono fermamente nei valori della famiglia. Attualmente io e mio figlio viviamo in provincia di Cremona e il mio compagno a Bologna. Vorremmo formare questo nuovo nucleo familiare in Puglia, regione di origine di entrambi, e questo per riunirci alle nostre famiglie, in quanto sia in Lombardia sia in Emilia Romagna siamo completamente da soli. In Puglia vive anche la famiglia del mio ex marito, per cui il bimbo godrebbe della vicinanza di tutti i parenti più stretti (nonni, zii, cugini di entrambe le famiglie di origine).

Mi pare di aver capito che se il mio ex marito non è concorde sul cambio di residenza di nostro figlio, io posso comunque trasferirmi col bambino al sud mettendone al corrente il padre con una raccomandata per comunicare la nuova residenza del piccolo e quant’altro. Ho capito bene a tal proposito? Se non ho un lavoro al sud ma sono incinta posso comunque trasferirmi con mio figlio (sempre comunicando al padre la nuova residenza del figlio nel caso non fosse concorde) al sud in quanto da sola, incinta e dunque bisognosa dell’"assistenza" della mia famiglia? Ciò metterebbe in "pericolo" la collocazione abitativa presso di me che mi è stata concessa dal tribunale? E questa raccomandata devo inviarla anche al giudice che ha omologato la separazione? Mi scuso per le mille domande, ma non so come fare per muovermi nel completo rispetto della legge e del padre di mio figlio. Vorrei agire nel modo più corretto possibile.

La ringrazio anticipatamente.

Margherita

 
 
 
Cara Margherita,

in regime di affidamento condiviso ogni decisione relativa ai figli dovrebbe essere presa di comune accordo tra i genitori. Quella del trasferimento di residenza è una questione delicata, in quanto presuppone il contemperamento di due diritti fondamentali: da un lato il diritto di ogni individuo di fissare liberamente la propria residenza dove meglio crede; dall’altro lato il diritto/dovere di ogni genitore ad educare, mantenere e istruire la prole, nonché a partecipare alle decisioni che riguardano la vita dei propri figli. Non ultimo, ma anzi fondamentale, a maggior ragione dopo che è stato codificato dal nostro legislatore, il diritto sacrosanto del minore ad intrattenere rapporti significativi con entrambi i genitori e con gli altri membri della famiglia. E ancora il diritto di ogni bambino a mantenere la stabilità del proprio ambiente, le proprie abitudini, le amicizie, per quanto possibile.
Ne discende che in linea generale e ancor più in regime di affidamento condiviso, la decisione sul trasferimento di residenza del minore deve essere presa di concerto tra i genitori.

Poiché, come spesso accade, si verificano scontri sul punto, con frequenti opposizioni del genitore non convivente col minore, è necessario introdurre dei "correttivi". Nel valutare la fondatezza del "rifiuto" dell’altro genitore dovrà quindi tenersi presente la possibilità o meno di mantenere inalterate le modalità di frequentazione concordate al momento della separazione e soprattutto l’interesse – o meglio la non contrarietà all’interesse – del minore in caso di trasferimento.
Nel suo caso è evidente che il trasferimento in Puglia non consentirà di mantenere inalterate le modalità di frequentazione tra padre e figlio, che dovranno necessariamente essere riviste.

Per potersi muovere correttamente ed evitare di incorrere nelle eventuali sanzioni che la legge prevede a carico del genitore che ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o che comunque arrechi pregiudizio all’interesse del minore – sanzioni che vanno dal mero ammonimento alle sanzioni pecuniaria fino anche al rivedere la prevalente collocazione del minore presso il genitore "inadempiente" – il consenso dell’altro genitore andrà acquisito prima di eseguire il trasferimento. In caso di diniego, lei dovrà chiedere l’autorizzazione preventiva al Tribunale, il quale valuterà la situazione nel suo complesso e deciderà sul punto.

Ci sono situazioni in cui il trasferimento di residenza non comporta alcun mutamento sotto il profilo pratico (il minore mantiene lo stesso ambiente, le stesse amicizie, la stessa scuola e le stesse modalità di frequentazione con l’altro genitore) per cui in tal caso anche se il trasferimento fosse attuato prima del consenso o dell’autorizzazione, il rischio di incorrere nelle sanzioni sarebbe minimo.
Resta fermo il fatto che il modo corretto di procedere è quello del preventivo consenso o comunque della preventiva autorizzazione del tribunale.

Buona fortuna.

Avv. Chiara Donadon

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