Congedi parentali

L’Inps offre sostegno alle famiglie attraverso l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito previste per legge.
I lavoratori e le lavoratrici, a seconda della propria categoria professionale, hanno diritto ad una serie di benefici legati all’ambito familiare. Scopriamoli in dettaglio.
MATERNITÀ E PATERNITÀ

Il congedo di maternità prevede un periodo di assenza obbligatorio dal lavoro durante la gravidanza della lavoratrice e i primi mesi di vita del bambino. Il congedo comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, e di notte, dalle ore 24 alle ore 6 dall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento del settimo mese del bambino.

. La lavoratrice, inoltre, può scegliere di avvalersi della flessibilità: in tal caso, il giorni non goduti prima del parto possono essere usufruiti dopo la nascita. L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione. Se la lavoratrice madre è impossibilitata a fruire il congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro spetta al padre se lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione Separata. Anche per il congedo di paternità l’indennità corrisponde all’80% della retribuzione.
A partire dal 1°gennaio 2013, il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del bambino, ha diritto ad un giorno di assenza obbligatorio corrisposto al 100% della retribuzione. In accordo con la madre, inoltre, il padre ha la possibilità di usufruire di altri due giorni di congedo facoltativo alternativi alla lavoratrice madre che, in questo caso, terminerà due giorni prima il suo congedo di maternità.
CONGEDI PARENTALI

I congedi parentali sono periodi di astensione facoltativa dal lavoro che consentono ai genitori lavoratori di beneficiarne per l’assistenza e l’educazione dei figli.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, elevabile ad 11 nel caso in cui il padre si assenti per almeno tre mesi, entro i 12 anni del bambino. Per tali periodi di congedo l’Inps corrisponde un’indennità pari al 30% della retribuzione fino ai 6 anni di età del bambino, dopodichè il congedo non viene più retribuito.
Per conoscere i dettagli relativi ai benefici per le singole categorie professionali è a disposizione una sezione dedicata sul portale web dell’Istituto.
LA DOMANDA

Le domande di maternità obbligatoria e di congedo parentale vanno presentate all’Inps telematicamente, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto:

  • collegandosi al sito www.inps.it seguendo il percorso Servizi Online>Servizi per il cittadino, autenticandosi con PIN dispositivo;
  • chiamando il Contact Center;
  • oppure rivolgendosi ad un patronato.

RIPOSI PER ALLATTAMENTO

Durante il primo anno di vita del bambino, la legge consente alle lavoratrici dipendenti di usufruire di periodi di assenza oraria dal lavoro per l’allattamento. I riposi orari possono essere fruiti da entrambi i genitori alternativamente e sono corrisposti al 100% della retribuzione.
La domanda va consegnata prima dell’inizio del congedo:

  • direttamente al datore di lavoro in caso di richiesta da parte della lavoratrice;
  • sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per le richieste da parte del lavoratore.

Sul portale Inps.it è disponibile una guida online dedicata ai benefici per la maternità e paternità, con link di approfondimento e accesso diretto ai servizi telematici

(tratto dal sito istituzionale inps.it)

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