A CHI SPETTA
L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti è una prestazione economica che spetta ai lavoratori italiani, dell’Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all’estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, per il proprio nucleo familiare.
I lavoratori possono essere:
- occupati a tempo pieno
- occupati a tempo parziale
- soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa
- detenuti, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria
- domestici (colf e badanti)
- titolari di prestazioni previdenziali
I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati, previa autorizzazione.
L’assegno spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
L’erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro e prosegue fino alla data di cessazione dello stesso. La prestazione spetta dal primo giorno del mese di insorgenza del diritto fino alla fine del mese di cessazione del diritto.
LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO PIENO
In generale, ai lavoratori dipendenti, l’assegno, spetta nella misura intera, cioè per l’intero periodo di paga, quando, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, siano state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative se operai o 130 se si tratta di impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l’assegno spetta nell’intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Accertato che non si sia verificata nessuna delle ipotesi appena citate, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.
LAVORATORI DIPENDENTI PART-TIME
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
LAVORATORI AGRICOLI
LAVORATORI DIPENDENTI DI DITTE CESSATE O FALLITE
- data di cessazione attività della ditta;
- numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
- versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi;
- motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente;
- impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
- dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
- dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto
(fonte sito INPS.IT)