Assegni familiari

A CHI SPETTA

L’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti è una prestazione economica che spetta ai lavoratori italiani, dell’Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all’estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, per il proprio nucleo familiare.
I lavoratori possono essere:

  • occupati a tempo pieno
  • occupati a tempo parziale
  • soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa
  • detenuti, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria
  • domestici (colf e badanti)
  • titolari di prestazioni previdenziali

I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati, previa autorizzazione.

L’assegno spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.

L’erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro e prosegue fino alla data di cessazione dello stesso. La prestazione spetta dal primo giorno del mese di insorgenza del diritto fino alla fine del mese di cessazione del diritto.

 

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO PIENO

In generale, ai lavoratori dipendenti, l’assegno, spetta nella misura intera, cioè per l’intero periodo di paga, quando, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, siano state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative se operai o 130 se si tratta di impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l’assegno spetta nell’intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Accertato che non si sia verificata nessuna delle ipotesi appena citate, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

LAVORATORI DIPENDENTI PART-TIME

Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l’ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.
In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana.
L’eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle 2 ore.
Gli assegni sono pagati direttamente dall’Inps dietro presentazione della domanda di liquidazione con procedura telematica.

LAVORATORI AGRICOLI

Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l’assegno per il nucleo familiare spetta per l’intero anno. Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%).
Agli O.T.D. l’assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.), iscritti per l intero anno, l’assegno per il nucleo familiare spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate.
In caso di iscrizione limitata a parte dell’anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l’assegno per il nucleo spetta per l’intero anno; altrimenti spetta per il solo periodo di occupazione.
Agli impiegati dell’agricoltura l’assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese ed è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, salvo che per le giornate di integrazione salariale per le quali è corrisposto direttamente dall’Inps.

LAVORATORI DIPENDENTI DI DITTE CESSATE O FALLITE

In caso di lavoratori di ditte cessate o fallite, la domanda deve essere presentata dal lavoratore direttamente all’Inps.
Nel caso di lavoratori di ditte cessate, si dovrà allegare alla domanda apposita dichiarazione della ditta da cui risulti:
  • data di cessazione attività della ditta;
  • numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
  • versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi;
  • motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente;
  • impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
 Nel caso di lavoratori di ditte fallite, si dovrà allegare alla domanda:
  • dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
  • dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto

(fonte sito INPS.IT)

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