Spesso quando si inizia a pensare all’adozione si è preoccupati soprattutto dalla burocrazia che ostacola l’inizio di questa avventura, anche perché non sempre è facile trovare informazioni chiare e precise.
La confusione sui requisiti necessari per adottare è data dal fatto che l’iter presenta alcune differenze nelle diverse regioni italiane. Per avere informazioni esatte per la nostra situazione specifica possiamo rivolgerci a:
– il Tribunale dei minorenni di competenza (nel capoluogo della propria regione di residenza); oppure
– i servizi sociali del nostro comune o della nostra ASL.
Se la parte burocratica dell’iter varia da regione a regione (in alcune è necessario seguire un corso obbligatorio prima di poter presentare la disponibilità all’adozione al tribunale, i certificati medici e altre informazioni variano da città a città, “consenso” dei nonni, ecc) vi sono comunque dei requisiti di base stabiliti dalla legge e uguali per tutti.
Per presentare disponibilità all’adozione in Italia è necessario:
– Essere sposati
– Vivere stabilmente in coppia da almeno tre anni (è riconosciuta dalla legge anche la convivenza precedente il matrimonio, quindi i tre anni di convivenza obbligatori possono essere raggiunti anche in modo “misto”, parte convivenza, parte matrimonio). In questi tre anni non devono esserci stati periodi di separazione, anche di fatto.
– Essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che si intende adottare”, idoneità che deve essere verificata e decretata dal Tribunale dei Minori, attraverso una serie di colloqui di cui vengono incaricati i servizi sociali locali.
La legge italiana prevede poi una differenza di età minima e massima tra adottante e adottato, rispettivamente 18 e 45 anni. Questo limite può in realtà essere superato in caso di forte differenza d’età tra i due coniugi (può arrivare a massimo 55 anni per uno dei due) o quando la coppia abbia già figli, per garantire la primogenitura dei bambini già presenti in famiglia.
I single al momento in Italia non possono presentare disponibilità all’adozione (possono rendersi invece disponibili per l’affido) né le coppie di fatto (a meno che non stipulino il matrimonio e possano dimostrare una convivenza pregressa di almeno 3 anni).